Ricorso in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è un Requisito Inderogabile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: la necessità che il ricorso in Cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Questa ordinanza offre lo spunto per analizzare le rigide formalità che governano l’accesso al giudizio di legittimità e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Firmato Personalmente
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Termini Imerese. L’atto di impugnazione, tuttavia, presentava una peculiarità formale: era stato sottoscritto personalmente dall’imputato stesso. Sebbene la firma fosse stata autenticata da un avvocato, quest’ultimo si era limitato a certificare l’autenticità della sottoscrizione, senza apporre la propria firma in qualità di difensore proponente il ricorso. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte per la valutazione preliminare sulla sua ammissibilità.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’impugnazione inammissibile. La decisione si fonda su una regola procedurale chiara e consolidata, rafforzata da una specifica modifica legislativa. I giudici hanno sottolineato come, indipendentemente dall’autentica della firma, il ricorso proposto personalmente dalla parte non soddisfi i requisiti di legge per l’accesso al giudizio di legittimità.
La Riforma del 2017 e il Suo Impatto
Il punto centrale della decisione risiede nell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa normativa ha stabilito in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 2017, hanno confermato che questa regola si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l’entrata in vigore della novella, senza eccezioni.
L’Irrilevanza dell’Autentica della Firma
La Corte ha inoltre chiarito un aspetto cruciale: l’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato, anche se iscritto all’albo speciale, non sana il vizio. L’atto rimane un ricorso “personale” dell’imputato. La sottoscrizione richiesta dalla legge non è una mera formalità, ma un atto che attribuisce la paternità giuridica del ricorso al difensore specializzato, il quale se ne assume la piena responsabilità tecnica. L’autentica, invece, ha il solo scopo di certificare l’identità del firmatario.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è puramente giuridico-formale e si basa sulla necessità di garantire un elevato standard tecnico nel giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un riesame dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (violazioni di legge o vizi di motivazione). Per questo motivo, il legislatore ha previsto un “filtro” tecnico, imponendo che tali complessi atti siano redatti e sottoscritti da professionisti con una specifica qualificazione e abilitazione. Consentire alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso, anche con l’autentica di un legale, svuoterebbe di significato questa previsione, abbassando il livello tecnico richiesto per adire la Suprema Corte. La sanzione dell’inammissibilità, prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., è la diretta e inevitabile conseguenza di questa violazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un monito importante per imputati e difensori. La proposizione di un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa alle norme procedurali. La firma non è un dettaglio, ma il requisito che incardina la responsabilità tecnica del difensore e garantisce l’ammissibilità dell’atto. Di conseguenza, è essenziale che l’imputato si affidi a un legale iscritto all’albo speciale dei cassazionisti e che sia quest’ultimo a redigere e sottoscrivere l’atto. L’inosservanza di questa regola comporta non solo l’impossibilità di far esaminare il proprio caso nel merito, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come nel caso di specie, quantificata in 3.000 euro.
 
Chi può firmare un ricorso penale in Cassazione?
Secondo l’art. 613 del codice di procedura penale, così come modificato dalla legge n. 103/2017, il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, esclusivamente da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se l’imputato firma personalmente il ricorso, anche se la firma è autenticata da un avvocato?
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha chiarito che l’autenticazione della firma da parte di un legale non sana il vizio, poiché l’atto rimane giuridicamente proposto dalla parte personalmente e non dal difensore tecnico qualificato, come richiesto dalla legge.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che la Corte determina in via equitativa. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3574 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3574  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
[dato avviso alle parti;
i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall’imputato, ancorché la sottoscrizione sia stata autenticata dal legale (AVV_NOTAIO) delegato alla presentazione;
ritenuto che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l’art. 613, comma 1 cod. proc. pen. stabilendo che tanto l’atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione;
Ritenuto che con sentenza delle Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, COGNOME è stato affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all’entrata in vigore della novella;
Ritenuto che il ricorso sottoscritto personalmente dall’imputato come dal terzo interessato resta tale ancorché la sottoscrizione sia stata autenticata dal legale delegato al deposito, quand’anche l’autenticazione provenga da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (ex pluribus v. Sez. 3, sent. n. 13234 del 02/03/2016, COGNOME NOME, Rv. 266575; Sez. 4, sent. n. 41636 del 03/11/2010, COGNOME e altro, Rv. 248449);
Ritenuto che l’impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.