Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34609 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminato il ricorso straordinario presentato da NOME COGNOME, condannato nel procedimento epnale definito dalla quinta sezione penale di questa Corte con sentenza in data 9 novembre 2023.
Rilevato che il ricorso è stato sottoscritto personalmente da NOME ancorché la sottoscrizione paia autenticata dal legale (AVV_NOTAIO).
Ritenuto che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l’art. 613, comma 1 cod. proc. pen. stabilendo che tanto l’atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Ritenuto che con sentenza delle Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, COGNOME è stato affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti ricorsi proposti successivamente all’entrata in vigore della novella.
Ritenuto che anche il ricorso per la correzione dell’errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., pur essendo un mezzo di impugnazione di carattere straordinario alla cui proposizione è legittimato esclusivamente il condannato, deve essere comunque presentato da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 22549 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 273063 – 01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177 – 01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, COGNOME, Rv. 276039 – 01).
Ritenuto che il ricorso sottoscritto personalmente dall’imputato/condannato come dal terzo interessato resta tale ancorché la sottoscrizione sia stata autenticata dal legale delegato al deposito, quand’anche l’autenticazione provenga da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (ex pluribus v. Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, COGNOME NOME‘ Rv. 266575; Sez. 4,. n. 41636 del 03/11/2010, COGNOME e altro, Rv. 248449) con la conseguenza che, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, esso dev’essere dichiarato inammissibile anche in presenza di sottoscrizione del difensore abilitato “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolar dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475 – 01).
Rilevato che, per quanto sin qui chiarito, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una so ma in
favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00e la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 1 luglio 2024.