Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza Penale
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Analizziamo un’ordinanza della Settima Sezione Penale per comprendere meglio la struttura e la funzione di questi atti giudiziari.
Il Contesto del Provvedimento
Il caso in esame origina dal ricorso presentato da un privato cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze in data 25 gennaio 2024. L’interessato ha deciso di impugnare tale decisione, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione. Il procedimento si è concluso con l’udienza del 14 maggio 2025, presieduta da un collegio di giudici esperti.
La Struttura Formale dell’Ordinanza di Cassazione
L’ordinanza è l’atto con cui la Corte comunica la propria decisione. Il documento analizzato, pur essendo formalmente un’ordinanza, costituisce una ‘copia non ufficiale’ che riporta unicamente le informazioni preliminari e conclusive del procedimento. Troviamo indicati la sezione, il presidente del collegio, il consigliere relatore e le parti coinvolte in forma anonima. Manca, tuttavia, la parte più importante: il corpo della decisione.
L’importanza del Ricorso in Cassazione nella Procedura Penale
Il ricorso in Cassazione non è un terzo processo sui fatti, ma un giudizio di legittimità. La Corte non valuta se l’imputato sia colpevole o innocente, ma controlla che la sentenza impugnata abbia rispettato le norme di legge e di procedura. I motivi di ricorso sono tassativamente previsti dalla legge e riguardano, ad esempio, errori nell’interpretazione di una norma o vizi di motivazione della sentenza.
Le Motivazioni
La parte relativa alle motivazioni è il cuore di ogni provvedimento giudiziario, in quanto spiega il ragionamento logico-giuridico che ha condotto i giudici a una determinata conclusione. Nel documento in esame, questa sezione non è presente. Le motivazioni sono fondamentali perché permettono alle parti di comprendere l’iter seguito dalla Corte, garantiscono la trasparenza della giustizia e costituiscono precedenti importanti per casi futuri. Senza di esse, l’atto rimane un mero guscio formale.
Le Conclusioni
Analogamente alle motivazioni, nel testo fornito manca il dispositivo, ovvero la decisione finale della Corte. In un ricorso in Cassazione, la conclusione potrebbe essere di inammissibilità (se il ricorso non ha i requisiti di legge), di rigetto (se i motivi sono infondati), o di annullamento della sentenza impugnata (con o senza rinvio a un altro giudice). L’esito di questo specifico procedimento, pertanto, non può essere desunto dal documento analizzato.
Chi sono le parti coinvolte nel procedimento?
Un privato cittadino, in qualità di ricorrente, che ha impugnato una sentenza penale emessa dalla Corte d’Appello di Firenze.
Qual è l’oggetto del provvedimento?
Il documento è un’ordinanza della Corte di Cassazione, Settima Sezione Penale, che decide su un ricorso presentato avverso una sentenza di secondo grado.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione?
La documentazione fornita è parziale e non riporta né le motivazioni né il dispositivo finale. Pertanto, non è possibile conoscere l’esito del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21674 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21674 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AREZZO il 09/06/1976
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME NOME era stato condannato per il reato di all’art. 483 c
pen.,
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l’avv. NOME COGNOME per l’imputato, ha depositato memoria scrit
– che tutti e tre i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reit di identiche doglianze, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritt
congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non effettivamente confrontato (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata);
– che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore Così deciso, il 14 maggio 2025
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