Ricorso in Cassazione: Perché Non Puoi Farlo da Solo
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare una sentenza per sole violazioni di legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: questo strumento processuale non ammette il ‘fai da te’. La pronuncia in esame chiarisce in modo netto che la presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato ne determina la manifesta inammissibilità, con conseguenze economiche non trascurabili.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di parziale riforma emessa dalla Corte d’Appello che lo aveva condannato per una serie di reati (tra cui resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e ricettazione), decideva di impugnare tale decisione. Anziché affidarsi a un legale, l’imputato redigeva e presentava personalmente il ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte Suprema: Il Ricorso in Cassazione e i suoi requisiti
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, chiamata a valutare l’atto, non ha avuto dubbi. Con una procedura snella e senza udienza (de plano), i giudici hanno dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato, fermandosi a un controllo preliminare di natura puramente procedurale che ha rivelato un vizio insanabile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria e si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale, oltre che su precise norme di legge. Il Codice di Procedura Penale, agli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, stabilisce chiaramente che il ricorso davanti alla Corte di Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Questa regola non è un mero formalismo. Essa è posta a garanzia della serietà e della tecnicità del giudizio di legittimità. La Cassazione non riesamina i fatti come un terzo grado di merito, ma valuta esclusivamente se, nei precedenti gradi di giudizio, la legge sia stata applicata correttamente. Tale valutazione richiede una competenza giuridica specifica e approfondita, che solo un avvocato cassazionista può garantire. La Corte ha richiamato a sostegno della sua decisione una pronuncia delle Sezioni Unite, che ha definitivamente cristallizzato questo principio, sottolineando come la difesa tecnica specializzata sia un requisito essenziale per accedere al giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha conseguenze pratiche significative. Dichiarando l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: tentare di presentare un ricorso in Cassazione personalmente non solo è un’azione destinata al fallimento, ma comporta anche un aggravio di spese. La complessità del giudizio di legittimità impone necessariamente l’assistenza di un professionista qualificato, unica figura in grado di redigere un atto che rispetti i rigorosi requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione personalmente senza un avvocato?
No, il ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente proposto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti è manifestamente inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché la legge richiede un avvocato specializzato per il ricorso in Cassazione?
Sebbene il testo non lo espliciti in dettaglio, la norma citata (art. 613 c.p.p.) presuppone che il giudizio in Cassazione richieda una competenza tecnica specifica per la formulazione dei motivi, che sono limitati a sole questioni di legittimità (violazioni di legge) e non di merito (riesame dei fatti).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46219 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46219 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLZANO il 27/09/1969
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato a vvise-a~;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
OSSERVA
Premesso che il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’imputato avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 337, 635, 495, 648 cod. pen. e 186 cod. strada.
Ritenuto che il ricorso è manifestamente inammissibile perché proposto personalmente e non, come invece necessario, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2024.