Ricorso in Cassazione: Quando Viene Dichiarato Inammissibile?
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare la corretta applicazione della legge in una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio è soggetto a rigidi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un ricorso non supera questo vaglio, venendo dichiarato inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta nel maggio 2024. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia a suo carico. La Corte è stata quindi chiamata a valutare se il ricorso presentato possedesse i requisiti necessari per essere discusso nel merito.
La Decisione della Corte sul Ricorso in Cassazione
Dopo la camera di consiglio, tenutasi nel marzo 2025, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con la quale ha dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla valutazione della validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene il testo del provvedimento non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche, una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione si fonda su motivi di carattere procedurale. Generalmente, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando:
1. Mancano i motivi specifici: L’atto non indica in modo chiaro e preciso quali violazioni di legge sarebbero state commesse nella sentenza impugnata.
2. I motivi sono manifestamente infondati: Le argomentazioni presentate sono palesemente prive di pregio giuridico.
3. Si contestano i fatti e non il diritto: Il ricorrente tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità, dove la Corte valuta solo la corretta applicazione delle norme.
4. Vizi formali: Il ricorso è stato presentato oltre i termini di legge o da un soggetto non legittimato.
Nel caso di specie, è altamente probabile che la Corte abbia riscontrato una di queste criticità, ritenendo l’impugnazione non idonea a superare il filtro di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione sottolinea l’importanza di redigere un ricorso in Cassazione con estremo rigore tecnico e giuridico. La declaratoria di inammissibilità ha conseguenze molto gravi per il ricorrente: innanzitutto, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile, con tutte le relative conseguenze. In secondo luogo, comporta un onere economico aggiuntivo, dato dalla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata per affrontare il giudizio di legittimità, evitando impugnazioni meramente dilatorie o prive dei requisiti di legge.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, di solito, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quale organo ha emesso la decisione in questo caso?
La decisione è stata emessa, tramite ordinanza, dalla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29780 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29780 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CANICATTI il 01/03/1983
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato i motivi di ricorso.
Rilevato che le doglianze relative all’insussistenza del reato di cui all’art. 334 cod.
all’omesso esame della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e all’eccessività della pena sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate
e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 3 e 4).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2015.