Ricorso in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato, altrimenti è irrimediabilmente nullo. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché anche un dettaglio apparentemente piccolo come una firma può determinare l’esito di un intero procedimento.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa da una Corte d’Appello di una città del nord Italia, decideva di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, invece di affidare la stesura e la firma dell’atto a un difensore iscritto all’apposito albo speciale, redigeva e sottoscriveva personalmente il ricorso. A margine, un avvocato si limitava ad autenticare la firma dell’imputato, senza però assumere la paternità dell’atto difensivo.
La Decisione della Corte e le Regole sul Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza (de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una norma chiara e inequivocabile del codice di procedura penale: l’articolo 613. Questa disposizione stabilisce che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione e munito di specifico mandato.
La Corte ha quindi stabilito che la proposta personale del ricorso da parte dell’imputato costituisce un vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare le ragioni dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici hanno spiegato in modo dettagliato perché il ricorso non poteva essere accolto. In primo luogo, hanno ribadito che la regola imposta dall’art. 613 c.p.p. è una garanzia di tecnicità e professionalità, essenziale nel giudizio di legittimità, dove non si discutono i fatti, ma solo la corretta applicazione delle norme di diritto. Per questo, è richiesta l’assistenza di un legale con una specializzazione e un’abilitazione specifiche.
In secondo luogo, la Corte ha smontato l’eventuale argomento secondo cui l’autenticazione della firma da parte di un avvocato potesse in qualche modo ‘salvare’ il ricorso. L’autentica, hanno precisato i giudici, ha il solo scopo di certificare l’identità della persona che firma. Non trasforma un atto personale della parte in un atto difensivo proveniente da un professionista qualificato. L’autenticazione non incide sulla natura dell’atto, che rimane un’impugnazione strettamente personale e, come tale, inammissibile.
Infine, la Corte ha anche notato come il ricorso fosse, nel merito, generico e confuso, rafforzando la convinzione della sua inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito importante: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, non c’è spazio per iniziative personali o per il ‘fai da te’. La legge impone requisiti formali stringenti la cui violazione comporta conseguenze gravi. La dichiarazione di inammissibilità non significa solo che il ricorso non viene esaminato, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi sempre a un difensore specializzato, l’unico in grado di garantire il rispetto delle regole procedurali e di tutelare efficacemente i diritti dell’imputato nell’ultimo grado di giudizio.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, l’art. 613 del codice di procedura penale richiede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
L’autenticazione della firma del ricorrente da parte di un avvocato rende valido il ricorso?
No, la Corte ha chiarito che l’autenticazione della firma ha l’unica funzione di attestare l’identità del firmatario e non sana il difetto della mancata sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore abilitato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23862 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23862 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME avverso la sentenza indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dal vigente art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. Non vale a rendere ammissibile il ricorso la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma del ricorrente (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636) perché l’autenticazione della firma attiene unicamente al perfezionamento del presupposto formale della identificazione personale della persona che propone l’impugnazione ma non incide sulla natura, di carattere strettamente personale, dell’impugnazione proposta;
che, comunque, il ricorso è generico e confuso, riservando, dopo la indicazione dei motivi contestuali, il deposito degli stessi al difensore che ha sottoscritto l’atto solo per autentica, come detto irrilevante;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giugno 2024
Il Presi te rel.