Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23854 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
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COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA – p,A..tì,t,y1 A f e COGNOME NOME NOME NOME SAN SEVERO il DATA_NASCITA – r/Lé
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata a carico di COGNOME NOME, COGNOMENOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Ritenuto necessario disporre la separazione delle posizioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME, i cui motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati.
Esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da COGNOME NOME, COGNOMENOME, COGNOME NOME, ritenuti responsabili di plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, come a ciascuno contestati nella imputazione.
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME, il quale aveva proposto ricorso personale avverso la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per intervenuta valida rinuncia ai sensi dell’art. 589, comma 3, cod. proc. pen. con conseguente immediato passaggio in giudicato della sentenza di condanna .
Rilevato che i ricorsi provenienti da COGNOME e COGNOME COGNOME risultano inammissibili per essere stati proposti personalmente dagli imputati, senza ministero del difensore: la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art.1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; ne consegue che dalla sua entrata in vigore i ricorsi per cassazione debbano essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Ritenuto che alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, stimata equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende a carico di COGNOME NOMECOGNOME e COGNOME NOME, e della somma di euro cinquecento a carico di COGNOME NOME, rinunciante ai motivi di ricorso (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME e di COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Rilevato, con riferimento alle posizioni di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, che i motivi di ricorso dei predetti non sono manifestamente infondati, ne dispone la trasmissione alla Quarta Sezione penale, previo stralcio e la formazione di autonomo fascicolo processuale comprensivo di tutti gli atti inerenti.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pricnte