Ricorso in Cassazione: L’Errore Formale che Costa Caro
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri dettagli, ma pilastri fondamentali che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda in modo inequivocabile l’importanza di questi requisiti, in particolare per quanto riguarda il ricorso in Cassazione. La decisione evidenzia come un errore apparentemente semplice, come la mancanza della firma di un avvocato abilitato, possa portare non solo all’immediato rigetto del ricorso, ma anche a significative sanzioni economiche. Questo caso serve da monito sulla necessità di affidarsi sempre a professionisti qualificati per navigare le complesse acque dell’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la sua condanna per un reato previsto dal codice penale. L’imputato, nel tentativo di contestare la decisione di secondo grado, ha proposto un ricorso in Cassazione. Tuttavia, l’atto è stato redatto e sottoscritto personalmente dalla parte, senza l’assistenza e la firma di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La questione è quindi giunta al vaglio della Suprema Corte, che non ha dovuto nemmeno entrare nel merito delle doglianze, fermandosi a un preliminare e insuperabile vizio di forma.
La Decisione della Corte sul Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. La decisione si fonda su un principio ormai consolidato nel nostro ordinamento processuale penale, rafforzato dalla riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017. Questa normativa ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilendo in modo categorico che il ricorso in Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, esclusivamente da difensori iscritti nell’albo speciale dei cassazionisti. La facoltà per la parte di presentare personalmente l’impugnazione, prevista in altri gradi di giudizio, è del tutto esclusa davanti alla Suprema Corte. Citando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che questa regola si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnato, senza eccezioni.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono nette e si basano su due pilastri. In primo luogo, il vizio procedurale della mancanza di sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista è talmente grave da assorbire ogni altra potenziale questione. La Corte afferma che, data l’evidenza di tale difetto, non è nemmeno necessario analizzare i motivi del ricorso per rilevarne l’eventuale genericità. La regola è posta a garanzia della qualità tecnica e della serietà dell’impugnazione davanti al giudice di legittimità.
In secondo luogo, la Corte ha tratto le dovute conseguenze economiche dall’inammissibilità. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. La motivazione di questa sanzione risiede nella ‘colpa’ dell’appellante. La Corte ha ritenuto che la palese inammissibilità del ricorso, basata su una regola procedurale chiara e nota, configurasse una negligenza grave, rendendo equa l’imposizione di una sanzione pecuniaria per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione cruciale: il ricorso in Cassazione è un atto tecnico complesso che non ammette improvvisazione. La normativa vigente impone requisiti formali inderogabili, tra cui spicca l’obbligo della sottoscrizione da parte di un avvocato specializzato. Tentare di agire personalmente o affidarsi a un professionista non abilitato al patrocinio in Cassazione non solo è inutile, ma è anche economicamente rischioso. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta un chiaro disincentivo a presentare impugnazioni avventate o proceduralmente scorrette, riaffermando il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legittimità, cui si accede solo nel pieno rispetto delle regole.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, la legge (in particolare gli artt. 571 e 613 c.p.p. come modificati dalla L. 103/2017) stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La parte non può proporlo personalmente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso per mancanza della firma dell’avvocato cassazionista, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa, anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali?
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha natura sanzionatoria. Viene inflitta quando l’inammissibilità del ricorso è così palese da far presumere una colpa da parte del ricorrente, che ha intrapreso un’azione legale senza rispettare i requisiti minimi di ammissibilità, gravando inutilmente sul sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32637 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32637 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli c ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 497 -bis cod. pen.;
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dal COGNOME (Sez. U, n. 8914 del 21/12/ – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modific apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve ess sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale dell cassazione»), non occorrendo dunque dilungarsi per evidenziarne la patente genericità
rilevato, pertanto, all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, poiché l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/ Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/06/2025.