Ricorso in Cassazione: L’Errore Procedurale che Costa Caro
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma pilastri che garantiscono l’ordine e la correttezza del processo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 13568/2024) ci ricorda in modo inequivocabile l’importanza di rispettare tali regole, specialmente quando si tratta del ricorso in cassazione. Il caso in esame dimostra come un errore apparentemente piccolo, come la mancata assistenza di un avvocato specificamente abilitato, possa portare a conseguenze severe, tra cui la dichiarazione di inammissibilità e sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un’istanza presentata da un imputato alla Corte d’appello di Bologna. L’imputato chiedeva la ‘remissione in termini’, ovvero di essere riammesso a esercitare un diritto fuori tempo massimo, per poter partecipare al giudizio di secondo grado. Questa prima richiesta è stata respinta dalla Corte d’appello.
In via subordinata, l’imputato aveva anche chiesto la remissione in termini per presentare un ricorso in cassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla stessa Corte d’appello quasi un anno e mezzo prima. Riconoscendo la propria incompetenza su questa specifica richiesta, la Corte d’appello ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione per la decisione.
La Violazione Procedurale nel Ricorso in Cassazione
Arrivata l’istanza al vaglio della Suprema Corte, l’esito è stato netto e immediato: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ragione non risiede nel merito della richiesta, ma in un vizio formale insuperabile che riguarda le modalità di presentazione dell’atto.
La Corte ha infatti rilevato che l’istanza era stata proposta personalmente dall’imputato. Questa modalità è in palese violazione di quanto prescritto dall’articolo 613 del Codice di Procedura Penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte sono state chiare e si fondano su un principio cardine della procedura penale davanti alle giurisdizioni superiori. L’articolo 613 c.p.p. stabilisce in modo tassativo che il ricorso in cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori.
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato due criticità fatali:
1. Proposizione Personale: L’imputato non può presentare personalmente il ricorso. La legge richiede un filtro tecnico-legale garantito da un professionista qualificato.
2. Difensore non Abilitato: Sebbene nell’atto fosse nominato un avvocato, la Corte ha verificato che tale professionista non risultava iscritta all’albo speciale dei cassazionisti. Di conseguenza, anche la sua eventuale sottoscrizione non avrebbe sanato il vizio.
Questa regola non è un mero cavillo, ma una garanzia di qualità e serietà dell’atto di impugnazione, data la natura del giudizio di Cassazione, che verte esclusivamente su questioni di diritto e non sul riesame dei fatti.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è stata priva di conseguenze per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la Corte ha condannato l’imputato a pagare le spese processuali. Inoltre, ravvisando una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (l’errore procedurale era evidente), lo ha condannato anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sentenza ribadisce un messaggio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente nei suoi gradi più alti, richiede il rigoroso rispetto delle forme, la cui inosservanza comporta non solo il rigetto della domanda, ma anche un costo economico significativo.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in cassazione?
No, l’articolo 613 del Codice di Procedura Penale stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, a pena di inammissibilità.
Cosa succede se l’avvocato nominato per il ricorso in cassazione non è iscritto all’albo speciale dei cassazionisti?
Il ricorso è comunque inammissibile. La nomina di un avvocato non è sufficiente se il professionista non possiede la specifica abilitazione richiesta per legge per difendere davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso in cassazione dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13568 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/06/2023 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso ricorso trattato ex art. 611 c.p.p.
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Il provvedimento della Corte d’appello di Bologna del 14 giugno 2023 ha disposto la trasmissione per competenza a questa Corte, ai sensi dell’articolo 175 comma 4 c.p.p., dell richiesta di remissione in termini per ricorrere in cassazione avverso la sentenza della Co felsinea del 19 gennaio 2022.
Tale istanza era stata formulata innanzi alla Corte d’appello di Bologna in via subordin rispetto alla richiesta di remissione in termine “per poter partecipare al giudizio di se grado”, richiesta respinta perché fuori termine ed infondata (la contestazione della omess notifica della citazione introduttiva era smentita dalla avvenuta notifica per l’imputato pr difensore di fiducia presso il quale l’imputato stesso aveva eletto domicilio nella fase indagini).
li ricorso va respinto in quanto proposto dall’imputato personalmente, in violazione d disposto dell’art. 613 c.p.p.. Non giova che l’istanza introduttiva rechi anche la nomi difensore dell’AVV_NOTAIO poiché la professionista risulta non iscritta all’albo Avvocati abilitati alla difesa innanzi alle Magistrature Superiori.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profil nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Rom , 21 novembre 2023
Il Con igliere relat re
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La Presidente