Ricorso in Cassazione: Perché è Obbligatorio l’Avvocato?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di un difensore abilitato. Questa decisione, sebbene possa apparire puramente tecnica, sottolinea l’importanza della difesa specializzata nel grado più alto della giustizia penale. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni e le conseguenze di questa regola.
Il Contesto: Dalla Condanna per Evasione al Ricorso Personale
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Torino, era stata confermata dalla Corte di appello della stessa città.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di impugnare la sentenza di appello presentando personalmente un ricorso in Cassazione. In questo atto, ha anche sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo alla norma che impedisce all’imputato di difendersi da solo in questa sede, l’art. 613 del codice di procedura penale.
La Decisione della Cassazione: Il Principio della Difesa Tecnica
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione è stata presa con una procedura accelerata, de plano, basata sulla manifesta assenza di un requisito essenziale per l’accesso a questo grado di giudizio.
Il fulcro della decisione risiede proprio nella violazione dell’art. 613 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che le parti private possono proporre ricorso per cassazione esclusivamente tramite un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Un atto presentato personalmente dall’imputato è, quindi, giuridicamente invalido.
Le Motivazioni della Scelta Legislativa
La scelta del legislatore di imporre la cosiddetta ‘difesa tecnica’ per il ricorso in Cassazione non è casuale. Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Questo tipo di analisi richiede una competenza giuridica altamente specializzata che solo un avvocato cassazionista può garantire. La norma, pertanto, non limita il diritto di difesa, ma lo rafforza, assicurando che le argomentazioni portate all’attenzione della Suprema Corte siano tecnicamente corrette e pertinenti, massimizzando le possibilità di un esito favorevole per il ricorrente.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità in modo chiaro e diretto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un ‘difetto di legittimazione’ del ricorrente, che ha agito personalmente in violazione dell’art. 613 c.p.p. I giudici hanno inoltre respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata, ricordando che la stessa Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte dichiarato tale questione ‘manifestamente infondata’, confermando la piena compatibilità della norma con i principi costituzionali e con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un caposaldo del nostro sistema processuale penale. L’obbligo di avvalersi di un difensore per il ricorso in Cassazione è una garanzia per il giusto processo, non una sua limitazione. Assicura che l’accesso al più alto grado di giudizio avvenga attraverso un filtro tecnico qualificato, a tutela sia del sistema giudiziario, che viene alleggerito da ricorsi infondati o mal formulati, sia dello stesso imputato, che riceve la migliore difesa possibile. La conseguenza per il ricorrente, in questo caso, è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione penale senza un avvocato?
No, l’art. 613 del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Un ricorso presentato personalmente dall’imputato è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la sanzione è stata di 3.000 euro.
La norma che obbliga ad avere un avvocato per il ricorso in Cassazione è costituzionale?
Sì. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata anche in questa ordinanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 c.p.p. è stata più volte dichiarata manifestamente infondata, in quanto la norma non viola i principi costituzionali né la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1204 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Marocco il 02/06/1993
avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre personalmente avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino dell’il novembre 2020, che lo aveva condannato per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.).
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale lo ha proposto personalmente, nella sua qualità di condannato, e senza l’assistenza di un difensore, in violazione dell’art. 613 cod, proc. pen.; e che, in ogni caso, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., sollevata dal ricorrente in ordine a tale aspetto, è stata dichiarata manifestamente infondata da
molteplici pronunce di questa Corte anche con riferimento all’art. 6 CEDU (per tutte, Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aielio, Rv. 272011).
Ritenuto, pertanto, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.