Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 928 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 928 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 05/04/1987
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
La trattazione del ricorso segue la procedura “de plano”:
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso personale,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15 giugno 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna alla pena di anni 3, mesi 6 e giorni 15 di reclusione e 1.300 euro di multa, emessa dal Tribunale di Ivrea nei confronti di NOME
Avverso la decisione propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, formulando due motivi con cui chiede l’annullamento dell’impugnata sentenza.
2.1.Con il primo motivo eccepisce il vizio della motivazione in ordine all’entità della pen inflitta, poiché la sentenza impugnata motivato in maniera adeguata sul punto, limitandosi a richiamare il concetto di congruità della sanzione, senza fornire ulterio delucidazioni circa l’adeguatezza della stessa in raffronto all’effettiva gravità del reat
2.3 Con il secondo motivo eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 613, comma 1, c.p.p., per contrasto con l’art. 111, comma 7, Cost e l’art. 117, comma 1, Cost., rilevando che la previsione di consentire il ricorso per cassazione solo tramite un difensore iscrit nell’albo speciale della Corte di cassazione, pregiudica il diritto di rilevanza costituzion
di effettività della difesa, in cui è previsto di poter sempre ricorrere davanti alla Cort cassazione contro le sentenze per violazione di legge.
Il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall’imputato.
A seguito della modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. per effetto della legge n.103/2017, l’atto di ricorso dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori isc nell’albo speciale della Cassazione, onere non adempiuto nel caso di specie.
4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di co nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29/11/2023
Il Consigliere estensore