Ricorso in Cassazione: Perché è Inammissibile se non Presentato dall’Avvocato
Nel complesso panorama della procedura penale, il rispetto delle forme e dei requisiti procedurali è fondamentale per la validità degli atti. Un principio cardine, soprattutto nel giudizio di legittimità, riguarda la necessità della difesa tecnica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza che un ricorso in Cassazione presentato personalmente dall’imputato, anziché dal suo avvocato, è irrimediabilmente inammissibile. Analizziamo questa importante decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Caso: Un Ricorso Diretto dall’Imputato
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di un Tribunale di merito. La particolarità del caso risiede nella modalità di proposizione dell’impugnazione: l’atto era stato redatto e sottoscritto direttamente dall’imputato. Il difensore si era limitato ad autenticare la firma del suo assistito. Tale iniziativa ha portato la questione all’attenzione della Suprema Corte, chiamata a valutare la validità di un rapporto processuale così instaurato.
La Normativa e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, in particolare a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), stabilisce in modo inequivocabile che gli atti di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione devono essere proposti e sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
La Corte sottolinea come la norma non lasci spazio a interpretazioni alternative. L’atto deve promanare dal professionista legale, il quale se ne assume la piena paternità tecnica e giuridica. La semplice autenticazione della firma dell’imputato da parte del difensore non è sufficiente a sanare il vizio, in quanto non trasforma un atto personale della parte in un atto tecnico del difensore.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità in modo netto e conciso. In primo luogo, ha evidenziato la violazione diretta dell’art. 613 c.p.p., specificando che tale violazione impedisce la stessa instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. L’atto, essendo stato proposto e sottoscritto dall’imputato, è giuridicamente inesistente come mezzo di gravame in Cassazione.
La Corte ha inoltre osservato, seppur incidentalmente, che i motivi del ricorso apparivano comunque generici. Tuttavia, il vizio procedurale era talmente grave e assorbente da rendere superfluo l’esame del merito delle censure sollevate. La pronuncia di inammissibilità si è quindi fondata esclusivamente sulla carenza del requisito formale della provenienza dell’atto dal difensore tecnico.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è un atto a elevato tasso di tecnicismo giuridico, la cui redazione e proposizione sono riservate in via esclusiva a professionisti qualificati, a garanzia della serietà e della correttezza del giudizio di legittimità.
Può un imputato presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, in base all’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso deve essere proposto e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte del difensore è sufficiente a rendere valido il ricorso?
No, la Corte ha specificato che la mera autenticazione della firma non sana il vizio. L’atto di impugnazione deve provenire formalmente dal difensore, non dall’imputato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33190 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2024 del TRIBUNALE di IMPERIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; let e ser NUMERO_DOCUMENTO – 7fTrntcrsturri –elel-P€
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COGNOME: NOME PERSONALE
R.G. 21590-2024
NOME
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, a nulla rilevando al fine l’autentic di firma resa dal difensore. Ciò impedisce in via originaria l’instaurazione di valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2024.