Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41227 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto personalmente da: COGNOME NOME nata a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Bari con la sentenza impugnata in questa sede dichiarava inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la pronuncia emessa in data 31/05/2021 dal Tribunale di Bari che, all’esito di giudizio dibattimentale, l’aveva dichiarata responsabile del reato di cui all’art. 640 ter cod. pen. di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, condizionalmente sospesa.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso in cassazione personalmente l’imputata lamentando, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., illogicità contraddittorietà della motivazione in ordine alla dichiarata inammissibile dell’atto
di appello proposto; si deduce altresì il difetto di prova in ordine al giudizio d responsabilità, la configurabilità, in ogni caso, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e la non congruità della pena inflitta.
Il ricorso, presentato personalmente dall’imputata con sottoscrizione autentica dal difensore di fiducia, è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma – a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 – dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, NOME, Rv. 276039).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 05/11/2024.