Ricorso in Cassazione: Obbligatoria la Firma dell’Avvocato
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede il rispetto di rigide regole formali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso se presentato personalmente dalla parte, senza la sottoscrizione di un avvocato abilitato. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale della rappresentanza tecnica qualificata nel più alto grado di giudizio.
La Vicenda Processuale
Nel caso in esame, la parte civile di un procedimento penale ha proposto un ricorso straordinario avverso una precedente ordinanza della stessa Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto è stato presentato e sottoscritto personalmente dalla parte interessata, senza l’assistenza e la firma di un difensore iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Il Principio di Diritto e il ricorso in Cassazione
La Corte ha immediatamente rilevato un vizio procedurale insanabile. La legge, e in particolare il combinato disposto degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa regola non ammette eccezioni, nemmeno per il ricorso straordinario per errore di fatto.
La norma ha una duplice finalità: da un lato, garantire un’adeguata qualità tecnica dell’atto, data la complessità delle questioni trattate in sede di legittimità; dall’altro, esercitare una funzione di filtro, evitando che la Corte sia sommersa da ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte, richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista non è una mera formalità, ma un requisito essenziale per la valida instaurazione del rapporto processuale dinanzi alla Corte. La presentazione personale dell’atto da parte della stessa parte civile costituisce una violazione diretta di una norma procedurale, che non lascia alcun margine di valutazione discrezionale.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, poiché non sono emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ‘fai-da-te’ processuale, specialmente nei gradi più alti di giudizio, non solo è inefficace, ma può anche risultare economicamente svantaggioso. L’assistenza di un legale specializzato è un presupposto indispensabile per far valere le proprie ragioni davanti alla Corte di Cassazione.
Una parte civile può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, la legge processuale penale richiede che il ricorso per cassazione sia sempre sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione. La presentazione personale da parte della parte civile è causa di inammissibilità.
Qual è la conseguenza di un ricorso presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione sollevata e il provvedimento impugnato diventa definitivo. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Cosa succede economicamente a chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente viene condannato a versare una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) alla Cassa delle ammende, a meno che non dimostri l’assenza di colpa nel causare l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30424 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: parte civile COGNOME NOME nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a AMENDOLARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti; .
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen. è stato presentato personalmente dalla parte civile, NOME COGNOME, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, cornma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente all pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2024.