Ricorso in Cassazione: Inammissibile se Proposto Personalmente dal Ricorrente
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 26985/2024) ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente proposto da un avvocato iscritto all’apposito albo. La pronuncia chiarisce che l’impugnazione presentata personalmente dall’imputato è irrimediabilmente inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi commette l’errore. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: dalla Detenzione Domiciliare al Ricorso
La vicenda ha origine da un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bari. Tale organo aveva ammesso un soggetto alla misura della detenzione domiciliare, respingendo contestualmente le sue richieste di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarando inammissibile l’istanza di semilibertà.
Insoddisfatto della decisione, l’interessato decideva di impugnare il provvedimento, presentando personalmente un ricorso in Cassazione con l’obiettivo di ottenerne l’annullamento.
La Decisione della Suprema Corte e il Principio del Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso con una procedura semplificata, cosiddetta “de plano”, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Corte non è entrata nel merito delle richieste del ricorrente, fermandosi a un rilievo preliminare di natura puramente processuale. Questo aspetto è cruciale perché dimostra come il rispetto delle forme sia un presupposto indispensabile per poter accedere alla giustizia di legittimità.
Le Motivazioni: La Violazione dell’Art. 613 c.p.p.
La ragione della decisione risiede interamente nella violazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, così come modificata dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso davanti alla Corte di Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha agito personalmente, senza l’assistenza tecnica di un legale qualificato. La Corte ha sottolineato che, essendo il ricorso stato proposto dopo l’entrata in vigore della citata riforma e avverso un provvedimento emesso sotto la sua vigenza, non vi era alcun dubbio sull’applicabilità di tale regola.
Il ricorrente, pertanto, presentava un “difetto di legittimazione”, ovvero non possedeva il requisito legale per poter presentare validamente l’impugnazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Condanna alle Spese
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha prodotto due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e in modo più oneroso, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che tale sanzione pecuniaria è dovuta in quanto non sono emersi elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causazione dell’inammissibilità, richiamando un consolidato principio affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000).
Questa ordinanza serve da monito: la complessità delle norme processuali, specialmente nel giudizio di legittimità, richiede necessariamente l’intervento di un professionista qualificato. Il tentativo di agire personalmente non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche rilevanti sanzioni economiche.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, l’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017, stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, può essere condannata al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Il ricorrente è stato condannato a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende perché la Corte non ha ravvisato elementi per escludere la sua colpa nel determinare la causa di inammissibilità. La presentazione di un ricorso senza i requisiti di legge è considerata un atto colposo che giustifica l’applicazione della sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26985 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
[dato avviso alle parti . /
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha ammesso NOME COGNOME alla detenzione domiciliare, respingendo l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarando inammissibile l’istanza di ammissione ala semilibertà.
Ricorre personalmente NOME COGNOME chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di nammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che Si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2024