Ricorso in Cassazione: l’errore che costa caro
Nel complesso mondo della procedura penale, la forma è spesso sostanza. Un errore, anche se apparentemente banale, può precludere l’accesso alla giustizia e comportare conseguenze economiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, stabilendo l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione presentato personalmente dall’imputato, senza l’assistenza di un legale specializzato. Questo caso evidenzia un principio fondamentale: l’accesso al giudizio di legittimità richiede il rispetto di regole procedurali inderogabili.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato con una sentenza del Tribunale di Pavia, decideva di impugnare tale decisione proponendo ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. L’atto, tuttavia, veniva redatto e sottoscritto unicamente dall’imputato stesso, senza l’intervento di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata. La decisione è stata netta e non ha lasciato spazio a interpretazioni: la mancanza della firma di un avvocato cassazionista costituisce un vizio insanabile che impedisce alla Corte di esaminare le ragioni del ricorso. Oltre a vedere respinta la propria istanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché il ricorso in Cassazione necessita di un avvocato
La motivazione della Corte si basa su una norma precisa del codice di procedura penale: l’articolo 613. Questa disposizione, così come riformulata dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La ratio di questa norma è duplice. Da un lato, si vuole garantire un elevato livello tecnico-giuridico degli atti presentati alla Suprema Corte, che è giudice di legittimità e non di merito. Dall’altro, si intende deflazionare il carico di lavoro della Corte, evitando la disamina di ricorsi palesemente infondati o non conformi ai rigidi canoni procedurali. Il fatto che l’imputato abbia personalmente redatto e firmato il ricorso lo ha reso, pertanto, nullo fin dall’origine.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine della procedura penale: il ‘fai da te’ non è ammesso nel giudizio di Cassazione. Chiunque intenda contestare una sentenza dinanzi alla Suprema Corte deve obbligatoriamente avvalersi di un avvocato cassazionista. Ignorare questa regola non solo rende l’impugnazione vana, ma espone anche a significative sanzioni economiche. La decisione sottolinea come il rispetto delle norme procedurali non sia un mero formalismo, ma una condizione essenziale per la valida amministrazione della giustizia.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No. L’ordinanza conferma che, ai sensi dell’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti è inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
La regola che impone la firma dell’avvocato è recente?
La norma è contenuta nell’art. 613 del codice di procedura penale, ma il suo tenore è stato rafforzato e precisato dalla legge n. 103 del 2017, che ha reso esplicita la sanzione dell’inammissibilità per i ricorsi non sottoscritti da un difensore abilitato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44416 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASORATE PRIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 del TRIBUNALE di PAVIA
dato avviso alle arti·
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME é inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato;
considerato, infatti, che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato da legge n. 103 del 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazion il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall’imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile;
ritenuto che va quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai se dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il consiglier COGNOME stensore COGNOME
Il Pre COGNOME
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