Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12966 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12966 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CASALINCONTRADA il 27/06/1952 parte offesa nel procedimento
PRESIDENTE COGNOME nato a PESCARA il 18/02/1950 COGNOME NOME nato a AMANDOLA il 17/07/1963 COGNOME NOME nato a ATESSA il 22/08/1939 COGNOME NOME nato a PALERMO il 23/08/1966 NOME nato a POTENZA il 09/06/1960
avverso l’ordinanza del 28/12/2012 del GIP TRIBUNALE di CHIETI
[dato avviso alle parti;/
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ha eccepito, con atto di reclamo proposto ini ianzi al Tribunale di Chieti, la nullità del decreto del G.I.P. di Chieti, che ha dispoE;1:), su conforme richiesta del P.M., l’archiviazione del procedimento nei confronti di E runo Presidente, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME A n :onio COGNOME per il reato di diffamazione di cui all’art. 595 cod. pen.;
Che il Tribunale di Chieti, ritenendosi erroneamente investito del gra Lime, trovando applicazione, nel caso di specie, la disciplina previgente alla legge n 103 del 2017, ha disposto, in applicazione del principio della conservazione dell’alto di impugnazione, la trasmissione degli atti a questa Corte, previa conversimi? del reclamo in ricorso per Cassazione;
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con pra:edura senza l’osservanza di formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod roc. pen., in quanto proposto all’interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difET sore iscritto e abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte;
Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato dc :lano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricormr te al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti) iene spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa COGNOME ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025