Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando l’Appello è Solo Ripetitivo
La Corte di Cassazione svolge un ruolo cruciale come giudice di legittimità, assicurando l’uniforme interpretazione della legge. Non rappresenta un terzo grado di giudizio dove riesaminare i fatti. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso in Cassazione inammissibile è la conseguenza diretta della mera riproposizione di argomenti già vagliati nei precedenti gradi. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata in appello per aver reso dichiarazioni testimoniali false in un altro procedimento, ha proposto ricorso per Cassazione. I suoi motivi di ricorso, tuttavia, non sollevavano nuove questioni di diritto o vizi procedurali specifici, ma si limitavano a contestare nuovamente la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, riproponendo le stesse argomentazioni difensive già respinte dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte: il Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi addotti non erano consentiti in sede di legittimità. Essi, infatti, erano semplicemente “meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”. In altre parole, il ricorrente ha tentato di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, compito che esula dalle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
L’ordinanza chiarisce in modo netto le ragioni dell’inammissibilità, basandosi su due pilastri argomentativi principali.
### La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nel carattere ripetitivo delle doglianze. La Corte ha osservato che le argomentazioni della difesa erano state già esaminate con motivazioni “giuridicamente corrette, puntuali […] e coerenti”. Riproporle identiche in Cassazione, senza evidenziare un vizio di legittimità (come un errore nell’applicazione della legge o un’illogicità manifesta della motivazione), trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda.
### L’Irrilevanza dell’Esito del Giudizio Originario
Un punto cruciale affrontato dalla Corte riguarda un’eccezione della difesa. Si sosteneva che la sentenza del processo in cui era stata resa la testimonianza incriminata era stata successivamente annullata in appello per un vizio procedurale (la tardività della querela). La Cassazione ha ritenuto questo aspetto “indifferente”. La successiva declaratoria di improcedibilità di quel giudizio non cancella il fatto storico della condotta materiale contestata, ovvero l’aver reso dichiarazioni false. La valutazione sulla veridicità di una testimonianza è autonoma e può essere accertata in un procedimento separato, indipendentemente dall’esito finale del caso originario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio. Per evitare una declaratoria di ricorso in Cassazione inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, è indispensabile che l’atto di impugnazione si concentri su specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata. Non basta dissentire dalla valutazione dei fatti operata dai giudici di merito; è necessario dimostrare che tale valutazione sia viziata da un errore di diritto o da una manifesta illogicità. La decisione serve da monito: un ricorso non adeguatamente focalizzato su questioni di pura legittimità è destinato al fallimento.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché sono una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
L’esito di un processo può influenzare un altro processo collegato per un reato di falsa testimonianza?
No, secondo questa ordinanza, l’esito finale del giudizio in cui è stata resa la testimonianza (come un annullamento per un vizio procedurale quale la tardività della querela) è irrilevante per la sussistenza del reato di falsa testimonianza. Ciò che conta è la condotta materiale e gli accertamenti di merito su di essa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27239 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t GLYPH letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono conse legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicament puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo all acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla p capacità del mendacio di influenzare la decisione (si vedano le considerazioni spese a 2 della motivazione), sia in ordine alla verità delle dichiarazioni testimoniali rese (avendo correttamente valorizzato il portato delle emergenze descritte dalla sentenza a definire in primo grado il giudizio in seno al quale sono state rese le dichiarazion tacciate di falsità, a nulla rilevando l’intervenuta riforma della detta senten annullata per motivi di mero rito – l’improcedibilità dell’azione per la tardività aspetto indifferente sia per la possibilità di apprezzare gli accertamenti di merit giudizio, sia con riguardo alla riscontrata sussistenza della condotta materiale conte ad un incombente processuale comunque reso, quale che sia stato poi l’esito finale de giudizio nel quale la prova è stata assunta);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 giugno 2024.