Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21364 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21364 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 13/03/1987
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza
della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad esse privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 58
proc. pen., non è consentito in questa sede;
invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non che,
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, p
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessit delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critic argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione che,
delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criter valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindac
del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/201 Bell’Arte, Rv. 253214 – 01 e in motivazione; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sull’attendibilità dichiarazioni della p.o., anche riscontrate dal referto medico e dalle al dichiarazioni testimoniali indicate);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.