Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21359 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21359 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il 06/07/1978
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato,
oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibi dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, pe
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità
delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano d assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto
di ricorso;
inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione che,
delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criter valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindaca del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/202 Montebello, non massimata), le dog lianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, quanto al rigetto della rich di rinnovazione quanto riportato a pag. 10, e, con riguardo alla valutazione dell prove dichiarative, quanto descritto alle pagg. 5-9; infine con riguardo al riget del riconoscimento dell’attenuante della provocazione, quanto riportato alla pag. 11);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.