Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21359 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21359 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato,
oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibi dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, pe
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità
delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano d assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto
di ricorso;
inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione che,
delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criter valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindaca del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/202 COGNOME, non massimata), le dog lianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, quanto al rigetto della rich di rinnovazione quanto riportato a pag. 10, e, con riguardo alla valutazione dell prove dichiarative, quanto descritto alle pagg. 5-9; infine con riguardo al riget del riconoscimento dell’attenuante della provocazione, quanto riportato alla pag. 11);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.