Ricorso in Cassazione Personale: La Via Sicura Verso l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un requisito fondamentale della procedura penale: la necessità dell’assistenza di un difensore qualificato per presentare un ricorso in Cassazione. La decisione sottolinea come la presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche a carico del ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta per un reato previsto dall’articolo 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990). A seguito di questa pronuncia, l’imputato ha deciso di impugnare la decisione presentando personalmente un ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Suprema Corte e il Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un esame preliminare di natura puramente procedurale. La Corte ha rilevato un vizio insanabile nella presentazione dell’atto, che ne ha precluso ogni ulteriore valutazione.
Le Motivazioni della Declaratoria di Inammissibilità
La motivazione della Corte è tanto sintetica quanto inequivocabile: il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile perché “proposto personalmente dall’imputato”. La legge processuale penale italiana, infatti, stabilisce che per l’impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione è obbligatorio il patrocinio di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, comunemente detto “cassazionista”.
Questa regola risponde a una duplice esigenza: da un lato, garantire la massima qualità tecnica nella redazione di un atto destinato al supremo organo di legittimità, che giudica sulla corretta applicazione della legge e non sui fatti; dall’altro, assicurare il pieno rispetto del diritto di difesa, che si esplica al meglio attraverso l’assistenza di un professionista qualificato.
La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato, privo delle necessarie qualifiche legali, costituisce una violazione di queste norme procedurali. Di conseguenza, il ricorso non può essere esaminato nel merito, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle ragioni addotte.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con una statuizione che deriva direttamente dalla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, a cui si è aggiunta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il “fai da te” non è ammesso. È indispensabile affidarsi a un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Ignorare questa regola non solo impedisce di ottenere una revisione della propria condanna, ma comporta anche ulteriori oneri economici. Un monito chiaro sull’importanza del rispetto delle forme e delle procedure nel sistema giudiziario.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto personalmente dall’imputato e non tramite un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, come richiesto dalla legge.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era stato condannato l’imputato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, concernente la disciplina degli stupefacenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10978 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27605/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 1990);
esaminato il ricorso;
ritenuto il ricorso inammissibile essendo stato proposto personalmente dall’imputato, ch quindi, deve essere condannato della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.