Ricorso in Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui non si discute il fatto, ma la corretta applicazione del diritto. Proprio per la sua delicatezza e tecnicità, le regole procedurali che lo governano sono particolarmente stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: l’imputato non può presentare personalmente l’atto di impugnazione, pena la sua immediata inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imputato che, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, ha deciso di impugnare la decisione presentando personalmente un ricorso in Cassazione. L’atto non era quindi sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, come invece richiesto dalla normativa vigente.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione per difetto di patrocinio
La questione centrale è puramente procedurale. L’articolo 613 del Codice di Procedura Penale, così come modificato dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso davanti alla Corte di Cassazione debba essere proposto esclusivamente per mezzo di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Questa disposizione mira a garantire un elevato livello di tecnicismo e competenza nella redazione degli atti destinati al massimo organo della giurisdizione, evitando ricorsi basati su motivi non pertinenti o formulati in modo improprio.
La Corte, rilevando che l’atto era stato avanzato direttamente dall’imputato, ha agito con una procedura semplificata, detta de plano, riservata ai casi di manifesta inammissibilità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono lapidarie e si fondano interamente sulla violazione della norma procedurale. La presentazione personale del ricorso costituisce una violazione insanabile della disciplina che regola l’impugnazione in sede di legittimità. Non vi è spazio per interpretazioni alternative: la legge impone un filtro tecnico, rappresentato dall’avvocato cassazionista, a garanzia della funzionalità stessa del sistema giudiziario e della serietà del ricorso.
La Corte ha quindi applicato l’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, che disciplina le conseguenze dell’inammissibilità. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la norma prevede il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che i giudici hanno determinato equitativamente in € 3.000,00, tenendo conto dei profili di colpa nell’aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre un monito importante: le regole procedurali non sono meri formalismi, ma presidi essenziali per il corretto funzionamento della giustizia. In particolare, la necessità del patrocinio qualificato per il ricorso in Cassazione sottolinea la complessità del giudizio di legittimità. Per i cittadini, la lezione è chiara: affidarsi a un professionista competente è l’unico modo per far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte, evitando non solo la certa reiezione del ricorso, ma anche significative sanzioni economiche.
 
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, in base all’art. 613 c.p.p., il ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente proposto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, ovvero non viene nemmeno esaminato nel merito dalla Corte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2   Num. 8035  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ZEVIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 NOME COGNOME ha presentato ricorso personalmente avverso la sentenza indicata in epigrafe.
 Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall’imputato personalmente in violazione della disciplina dettata circa l’obbligo di proposizione dell’impugnazione cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi dell’art. 613 c.p.p. come modific dalla legge n. 103 del 2017.
Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano.
L’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 co.3 c.p.p.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 febbraio 2024
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