Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15675 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 27/03/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15675 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
Presidente –
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME COGNOME nato a BUDAPEST( UNGHERIA) il 20/04/1976 avverso l’ordinanza del 08/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza in data 8 novembre 2024, dichiarava inammissibile il ricorso avanzato nell’interesse di COGNOMENOME NOME COGNOME avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il medesimo Tribunale il precedente 5 ottobre 2024 ed avente ad oggetto un’autovettura tipo Mercedes GLA.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagata personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł proposto da soggetto non legittimato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, ai sensi dell’art. 613 cod.proc.pen., come riformulato dalla L. Orlando dell’agosto 2017, l’impugnazione in cassazione deve essere sottoscritta dal difensore abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori.
Al proposito si Ł affermato come il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01).
Ne consegue che il ricorso personale dell’indagata Ł inammissibile perchØ avanzato da soggetto non legittimato.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 3699/2025
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME