Ricorso in Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione riafferma un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Questa ordinanza evidenzia le conseguenze negative per chi tenta di agire in autonomia in questa delicata fase del giudizio, sottolineando l’importanza del patrocinio qualificato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un singolo individuo contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, invece di affidarsi a un legale, ha deciso di redigere e depositare personalmente l’atto di impugnazione presso la Corte di Cassazione. Questa iniziativa personale ha portato il caso all’attenzione della Suprema Corte, che si è trovata a dover valutare, prima ancora del merito delle doglianze, la validità procedurale del ricorso stesso.
La Decisione della Corte e la Disciplina del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si basa su una norma chiara e inderogabile del nostro ordinamento.
La Riforma del 2017 e l’Art. 613 c.p.p.
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). Tale norma stabilisce esplicitamente che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La legge non ammette eccezioni per l’imputato, eliminando la possibilità di un’impugnazione personale in questa sede.
Il Ruolo Tecnico del Giudizio di Legittimità
I giudici hanno richiamato anche un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2018), che aveva già consolidato questo principio. La ragione di tale rigore risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione: non si tratta di un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma di un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge. Tale compito richiede una competenza tecnica elevata e una conoscenza specialistica delle procedure, che solo un avvocato cassazionista può garantire.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state nette e proceduralmente ineccepibili. Il ricorso era stato proposto personalmente dall’imputato, in palese violazione del dettato dell’art. 613 del codice di procedura penale. Questa violazione costituisce una causa di inammissibilità originaria, riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591, comma 1, lettera a) del medesimo codice. Di fronte a una simile carenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione con una procedura semplificata, come previsto dall’art. 610, comma 5 bis.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. Chiunque intenda impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione deve necessariamente rivolgersi a un avvocato iscritto all’albo speciale. Agire diversamente non solo rende il ricorso nullo e privo di qualsiasi effetto, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento serve da monito: il rispetto delle forme processuali, specialmente nel giudizio di legittimità, non è un mero formalismo, ma una garanzia di serietà e tecnicismo a tutela del corretto funzionamento della giustizia.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, non è possibile. L’art. 613 del codice di procedura penale, a seguito della riforma del 2017, impone che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione presentato senza un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Perché la legge richiede un avvocato iscritto a un albo speciale per il ricorso in Cassazione?
La legge lo richiede a causa della natura altamente tecnica e complessa del giudizio di cassazione. Questo non è un giudizio di merito, ma di legittimità, focalizzato sulla corretta interpretazione e applicazione del diritto. Pertanto, è necessaria la competenza specialistica di un avvocato cassazionista.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11267 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11267 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 11/02/2004
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
.dat.e-~g-a-14-e-pefti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto da ricorso personale da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato;
considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 10 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi de essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione;
considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’elevato livell complessità tecnica del giudizio di legittimità;
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibil riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., defini nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 2/12/2024,