Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44582 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44582 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 04/05/2023, il Tribunale di Novara ha applicato, su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Ion NOME la pena di due mesi di reclusione ed € 120,00 di multa per il reato di ricettazione aggravata (dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale), ponendo la predetta pena in continuazione con quella che era stata irrogata allo stesso imputato con la sentenza n. 1609 del 08/10/2019 del G.i.p. del Tribunale di Torino.
Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Novara, ha proposto personalmente ricorso per cassazione NOME, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta – e in ciò consiste tutta l’intera “argomentazione” del ricorso – l «Manifesta illogicità della motivazione della sentenza gravata risultante dal testo della medesima (art. 606 comma 1 lett. e cpp)».
Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc.
pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione, sia l’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01).
Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comrna 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 05/10/2023.