Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41830 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41830 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza 17/09/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso de ll’ imputato; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre personalmente in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in data 17/09/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen.
Col ricorso si deduce l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché proposto dall’imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto, l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, NOME, Rv. 274636 -01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, NOME, Rv. 276039 – 01).
Peraltro, l’autenticazione risulta essere stata apposta da l difensore del giudizio di merito che non risulta iscritto all’RAGIONE_SOCIALE.
5 . Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
Così deciso, li 23 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME