Ricorso in Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede il rispetto di rigide regole procedurali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso presentato personalmente dalla parte, senza la sottoscrizione di un avvocato abilitato. Questa decisione evidenzia l’importanza del patrocinio legale specializzato nel giudizio di legittimità, una garanzia di tecnicismo e correttezza formale.
Il Contesto del Caso: Dal Diniego della Revisione al Ricorso
La vicenda trae origine dalla richiesta di revisione di un processo penale, presentata da un’imputata. La Corte d’Appello competente aveva dichiarato inammissibile tale richiesta. Contro questa decisione, l’interessata ha deciso di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione, proponendo personalmente il ricorso, senza l’assistenza di un legale.
La Decisione della Suprema Corte sul ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione relativa alla revisione, ha immediatamente rilevato un vizio procedurale insuperabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava i requisiti formali imposti dalla legge.
La normativa di riferimento, in particolare la Legge n. 103 del 2017 che ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, è chiara: qualsiasi tipo di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Il fatto che l’imputata abbia agito in prima persona ha reso l’atto irricevibile.
Le Motivazioni Giuridiche: Perché il Ricorso Personale è Inammissibile
La motivazione della Corte si fonda su una considerazione definita “dirimente”, ovvero decisiva. La legge ha introdotto un filtro tecnico per l’accesso al giudizio di legittimità. La necessità della firma di un avvocato “cassazionista” non è un mero formalismo, ma serve a garantire che i motivi di ricorso siano pertinenti, tecnicamente corretti e focalizzati su questioni di diritto, come richiesto dalla funzione stessa della Corte di Cassazione.
La Corte ha richiamato un precedente fondamentale delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2018), che aveva già consolidato questo principio. L’intervento personale della parte, anche se consentito in altre fasi del procedimento, è escluso nel giudizio di cassazione proprio per la sua natura altamente specialistica.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità: Spese e Sanzioni
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze per chi la provoca. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ravvisato una “colpa” nella causa di inammissibilità, poiché la norma è chiara e la sua violazione ha inutilmente attivato la macchina giudiziaria. Per tale ragione, è stata disposta anche la condanna al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sull’obbligatorietà del patrocinio legale qualificato per adire la Corte di Cassazione. La regola non ammette eccezioni e la sua violazione comporta conseguenze procedurali ed economiche severe. Chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione deve necessariamente affidarsi a un difensore abilitato, l’unico soggetto autorizzato a sottoscrivere un atto così tecnico e complesso, garantendo così la sua ammissibilità e la possibilità di un esame nel merito.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in ambito penale?
No, l’ordinanza conferma che il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte è inammissibile. Deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Qual è il fondamento normativo di questa regola?
La regola si basa sulle modifiche apportate agli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reso obbligatoria la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato cassazionista.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per questo motivo?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver causato con colpa l’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 707 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 707 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CADELBOSCO DI SOPRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre avverso il provvedimento della Corte di appello di Ancona datato 8.7.2025 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione dalla medesima proposta.
Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall’imputata (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione»).
Deve essere quindi dichiarata de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 11 novembre 2025
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