Ricorso in Cassazione: Perché è Inammissibile se Proposto Personalmente dall’Imputato
Il percorso della giustizia è scandito da regole precise, la cui osservanza è fondamentale per la validità degli atti processuali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine della procedura penale: il ricorso in Cassazione non può essere proposto personalmente dall’imputato, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni e le conseguenze di questa regola.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Tale sentenza aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado, ricalcolando la pena inflitta a un imputato sulla base di un accordo tra le parti.
Contro questa decisione, l’imputato decideva di agire personalmente, presentando un ricorso in Cassazione. Nel suo atto, egli lamentava una violazione di legge, specificamente la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Personale
La Suprema Corte, investita della questione, non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato. Al contrario, ha immediatamente rilevato un vizio insanabile che ha portato a una declaratoria di inammissibilità.
La Corte ha constatato che il ricorso era stato presentato ‘personalmente dall’imputato’. Questo fatto, apparentemente semplice, costituisce una violazione diretta di una norma fondamentale che disciplina l’accesso al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che, a pena di inammissibilità, il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (i cosiddetti ‘cassazionisti’).
L’imputato, non essendo un avvocato abilitato, è stato considerato un ‘soggetto non legittimato’ a proporre l’impugnazione. La legge riserva questo specifico atto processuale a professionisti qualificati, data la natura altamente tecnica del giudizio di Cassazione, che non riesamina i fatti del processo, ma si concentra sulla corretta applicazione del diritto e sulla legittimità delle sentenze precedenti.
La Corte ha inoltre specificato di aver trattato il caso con la procedura semplificata ‘de plano’, come previsto dall’art. 610, comma 5 bis, del codice di procedura penale. Questa procedura accelerata è prevista proprio per i casi di inammissibilità palese, come quello in esame, consentendo una decisione rapida basata sui soli atti scritti, senza la necessità di un’udienza.
Le Conclusioni
La conclusione della Suprema Corte è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione comporta due importanti conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo caso serve da monito sull’importanza cruciale del patrocinio legale qualificato nel processo penale, specialmente nelle sue fasi più avanzate e complesse come il giudizio di legittimità. La facoltà di difendersi personalmente, prevista in altre fasi del giudizio, trova un limite invalicabile davanti alla Corte di Cassazione, dove la tecnicità delle questioni giuridiche richiede necessariamente l’intervento di un avvocato specializzato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, che richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.
Chi può firmare un ricorso per Cassazione in ambito penale?
Secondo la legge, il ricorso deve essere firmato, a pena di inammissibilità, esclusivamente da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori (un avvocato cassazionista).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38168 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 38168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta all’imputato NOME COGNOME come concordemente richiesto dalle parti;
rilevato che il ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per carenza della motivazione, risulta presentato personalmente dall’ imputato;
considerato, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con
procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/7/2024