Ricorso in Cassazione Inammissibile: Perché l’Autodifesa Non Basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: l’appello alla Suprema Corte non ammette il ‘fai da te’. Quando un ricorso è proposto personalmente dall’imputato, senza la firma di un avvocato abilitato, il suo destino è segnato: si tratta di un ricorso in Cassazione inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza imprescindibile della difesa tecnica qualificata nell’ultimo grado di giudizio, un passaggio cruciale dove si discutono solo questioni di diritto.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in appello dalla Corte d’Appello. La pena stabilita era di otto mesi di reclusione. Non rassegnato alla condanna, l’imputato decideva di tentare l’ultima carta, presentando personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione. Nel suo atto, lamentava vizi di motivazione e violazioni di legge riguardo alla sua responsabilità e al trattamento sanzionatorio ricevuto.
La Decisione della Corte e il ricorso in Cassazione inammissibile
La Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, nota come de plano. La ragione è puramente procedurale ma insormontabile: l’atto era stato sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su una norma chiara e perentoria del codice di procedura penale, l’articolo 613, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017. Questa disposizione stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati in Cassazione debbano essere sottoscritti da difensori specificamente abilitati a patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La logica di questa regola è proteggere la funzione stessa della Corte di Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Gli argomenti portati alla sua attenzione devono essere tecnicamente precisi e giuridicamente fondati. La firma di un avvocato ‘cassazionista’ garantisce che il ricorso abbia superato un primo vaglio di professionalità, evitando che la Corte venga sommersa da impugnazioni generiche, infondate o non pertinenti.
Il ricorso personale dell’imputato, quindi, viola direttamente questo requisito formale, rendendolo, come stabilito dall’art. 610, comma 5-bis, del codice, immediatamente inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito importante. Chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione deve obbligatoriamente avvalersi di un avvocato iscritto all’apposito albo. L’autodifesa, in questo contesto, non è un’opzione percorribile e porta a conseguenze negative e definitive:
1. Inefficacia dell’Impugnazione: Il ricorso non viene esaminato nel merito, e la sentenza di condanna diventa irrevocabile.
2. Sanzioni Economiche: L’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
In sintesi, la scelta di agire personalmente dinanzi alla Suprema Corte non solo è inefficace, ma si rivela anche controproducente, cristallizzando la condanna e aggiungendo un ulteriore onere economico.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. Secondo l’articolo 613 del codice di procedura penale, l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza se un ricorso in Cassazione è presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina le ragioni dell’impugnazione e la sentenza di condanna diventa definitiva.
Cosa succede dopo che un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Colui che ha presentato il ricorso (il ricorrente) viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29946 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29946 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato-avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LA
FATTO E DIRITTO
COGNOME NOME ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Bari con cui era stato condannato all pena di mesi otto di reclusione in ordine al delitto di evasione.
Il ricorso, con cui si censurano vizi di motivazione e violazione degli artt. 129 e 531 proc. pen. della decisione impugnata quanto a responsabilità e trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall’imputato.
Ai sensi che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 1 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall’imputato, è pertan inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024