Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Forma Diventa Sostanza
Nel complesso universo del diritto, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma pilastri che garantiscono l’ordine e la correttezza del processo. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso in Cassazione inammissibile perché presentato senza il rispetto di un requisito fondamentale. Analizziamo questa decisione per comprendere perché la forma, in certi contesti, è essa stessa sostanza.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine dalla richiesta di un permesso premio da parte di un detenuto, avanzata al Tribunale di Sorveglianza. A seguito del rigetto di tale richiesta, il detenuto decideva di impugnare il provvedimento, presentando personalmente ricorso per Cassazione. Successivamente, emergeva anche un’ulteriore circostanza: una rinuncia allo stesso ricorso da parte dell’imputato. La questione giungeva così al vaglio della Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi non sul merito del permesso premio, ma sulla validità stessa dell’impugnazione.
La Decisione della Corte e il ricorso in Cassazione inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto netta quanto prevedibile per gli addetti ai lavori, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha scelto di trattare il caso con la procedura semplificata “de plano”, prevista dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale, riservata ai casi di evidente inammissibilità.
La decisione si è basata su due ragioni concorrenti, ciascuna di per sé sufficiente a determinare l’esito del giudizio: il difetto di legittimazione del ricorrente e l’intervenuta rinuncia.
Le Motivazioni Giuridiche
Il cuore della pronuncia risiede nell’applicazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per Cassazione in materia penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La legge non ammette che la parte privata possa presentare personalmente l’atto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.
Nel caso di specie, il ricorrente ha agito in prima persona, violando direttamente questa disposizione. La Corte ha sottolineato che tale violazione costituisce un difetto di legittimazione che rende l’atto nullo e, di conseguenza, il ricorso irricevibile.
In secondo luogo, la Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, un atto che, per sua natura, estingue il procedimento e rappresenta un’ulteriore e autonoma causa di inammissibilità. Di fronte a questi due ostacoli procedurali insormontabili, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare la fine del processo senza entrare nel merito della questione originaria (la concessione o meno del permesso premio).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione ribadisce una lezione fondamentale: il processo di Cassazione è un giudizio di legittimità altamente tecnico, per il quale l’assistenza di un difensore specializzato non è solo opportuna, ma legalmente obbligatoria. Presentare un ricorso personalmente è un errore che ne determina automaticamente l’inammissibilità.
Le conseguenze di un ricorso in Cassazione inammissibile non sono solo procedurali, ma anche economiche. Come stabilito dalla Corte, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 500,00 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa condanna, prevista per legge in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, serve da monito sull’importanza di adire le vie legali con la dovuta preparazione tecnica e nel rispetto delle forme prescritte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi principali: primo, perché è stato presentato personalmente dall’interessato e non da un difensore abilitato, in violazione dell’art. 613 c.p.p.; secondo, perché lo stesso ricorrente ha successivamente rinunciato all’impugnazione.
Un privato cittadino può presentare da solo un ricorso penale in Cassazione?
No. L’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale delle giurisdizioni superiori.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per una causa imputabile al ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende. In questo caso specifico, l’importo è stato fissato in 500,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27033 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BADALAMENTI NOME COGNOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle partii
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo in materia di permesso premio avanzato da NOME COGNOME.
Ricorre personalmente NOME COGNOME, riservando i motivi da parte del difensore; motivi che non risultano essere stati depositati.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Occorre poi prendere atto dell’intervenuta rinuncia dal ricorso dell’imputato, che costituisce una ulteriore ragione di inammissibilità del suo ricorso.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di eleCOGNOME atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquecento, in ragione della intervenuta rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2024