Ricorso in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso mondo della giustizia, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione in materia penale deve essere necessariamente presentato da un avvocato. L’inosservanza di questa regola, come dimostra il caso in esame, porta a una conseguenza drastica: l’inammissibilità dell’atto, con condanna alle spese e al pagamento di una sanzione.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla richiesta di un detenuto, il quale si era visto respingere dal Tribunale di Sorveglianza di Roma un reclamo in materia di liberazione anticipata. Non rassegnandosi a tale decisione, il detenuto decideva di impugnare l’ordinanza, presentando personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, dopo la presentazione, non provvedeva a depositare ulteriori motivi a sostegno della sua richiesta.
La Procedura De Plano e il Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte, ricevendo l’atto, ha subito rilevato una criticità procedurale insuperabile. Il caso è stato trattato con la procedura semplificata ‘de plano’, prevista dall’articolo 610, comma 5-bis del codice di procedura penale. Questa modalità, che non prevede un’udienza pubblica, è riservata ai ricorsi che appaiono palesemente inammissibili.
Il fulcro della decisione risiede nella violazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Tale norma, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 103 del 2017, stabilisce in modo inequivocabile che le parti private possono proporre ricorso in Cassazione esclusivamente tramite il patrocinio di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il ricorrente ha agito personalmente, in palese violazione di un requisito di legittimazione imposto dalla legge. Essendo il provvedimento impugnato stato emesso dopo l’entrata in vigore della riforma del 2017, la nuova e più stringente normativa era pienamente applicabile. La mancanza della sottoscrizione di un avvocato qualificato ha reso il ricorso privo di un presupposto essenziale per poter essere esaminato nel merito. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. In aggiunta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre disposto la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, come indicato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza del rispetto delle norme procedurali. Il diritto di difesa tecnica nel giudizio di legittimità non è un optional, ma un pilastro del sistema. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve obbligatoriamente affidarsi a un legale specializzato, pena l’impossibilità di vedere la propria istanza anche solo esaminata. La decisione, oltre a respingere il ricorso, ha comportato per il ricorrente un significativo onere economico, dimostrando come un errore di procedura possa avere conseguenze concrete e negative, vanificando la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice supremo.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato personalmente dal detenuto e non tramite un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, in violazione dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Una persona può presentare personalmente un ricorso penale alla Corte di Cassazione?
No, la legge stabilisce che le parti private devono obbligatoriamente essere assistite da un difensore iscritto all’albo speciale della Cassazione per presentare un ricorso in materia penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23301 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avi (o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo in materia di liberazione anticipata avanzato da NOME COGNOME.
Ricorre personalmente NOME COGNOME, riservando i motivi, che non risultano successivamente presentati.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024