Ricorso in Cassazione: la firma dell’avvocato è un requisito essenziale
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 23240/2024, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso in Cassazione inammissibile è la conseguenza diretta della sua sottoscrizione personale da parte dell’imputato. Questa decisione sottolinea l’importanza del ruolo del difensore specializzato nell’ultimo grado di giudizio, un requisito non formale ma sostanziale per garantire la corretta amministrazione della giustizia.
I fatti del caso
Il caso ha origine da una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990), emessa dal Tribunale di Padova e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione dei giudici di merito, ha deciso di presentare personalmente un ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione per contestare la sentenza di secondo grado. L’atto di impugnazione, tuttavia, portava unicamente la sua firma, senza l’intervento di un legale abilitato.
La Procedura per il Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, ovvero senza fissare un’udienza pubblica. Questa modalità è prevista quando l’inammissibilità appare manifesta fin da una prima analisi degli atti. La Corte ha rapidamente rilevato il vizio procedurale che rendeva l’impugnazione irricevibile.
La base giuridica della decisione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando direttamente il testo della legge. La norma è chiara e non lascia spazio a interpretazioni: la sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista è un requisito di validità dell’atto. La ratio di questa disposizione è quella di garantire che il ricorso sia tecnicamente ben fondato, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto (errori nell’applicazione della legge), come richiesto nel giudizio di legittimità. Il legislatore ha ritenuto che solo un professionista con una specifica qualificazione potesse assicurare questo livello di tecnicismo, evitando di gravare la Suprema Corte con ricorsi basati su riesami dei fatti, non ammessi in tale sede.
Essendo il ricorso stato firmato personalmente dall’imputato, e non da un difensore abilitato, la Corte lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le conclusioni e le conseguenze pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente inammissibili, che rappresentano un inutile dispendio di risorse per il sistema giudiziario.
Questa ordinanza funge da monito: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, il “fai da te” non è ammesso. L’assistenza di un difensore specializzato non è una mera facoltà, ma un obbligo procedurale la cui violazione preclude qualsiasi possibilità di esame del merito del ricorso, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Chi può firmare un ricorso per Cassazione in materia penale?
Secondo l’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, esclusivamente da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un imputato firma personalmente il ricorso per Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte con una procedura semplificata (de plano), senza che i motivi vengano esaminati nel merito. La sentenza di condanna diventa così definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23240 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso personale NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Padova in ordine al delitto di cui all’art comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto personalmente dall’imputato.
Ai sensi che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi de essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall’imputato, pertanto, inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/05/2024