Ricorso in Cassazione: Perché Non Puoi Farlo da Solo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato. Questa decisione sottolinea l’importanza delle formalità procedurali e le conseguenze della loro inosservanza, come l’inammissibilità dell’atto e la condanna a sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un imputato che, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, ha deciso di presentare personalmente il ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. L’atto di impugnazione, quindi, non recava la firma di un difensore iscritto all’albo speciale, come invece richiesto dalla normativa vigente.
La Decisione della Corte e il Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si basa su un’applicazione diretta e rigorosa delle norme procedurali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità. La Corte ha agito con una procedura semplificata, nota come trattazione camerale non partecipata, prevista per i casi di manifesta inammissibilità.
Le Motivazioni Giuridiche
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella modifica introdotta all’articolo 613 del codice di procedura penale dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa normativa ha stabilito in modo inequivocabile che il ricorso davanti alla Suprema Corte deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La legge ha eliminato la precedente facoltà per l’imputato di presentare personalmente l’atto.
La Corte ha specificato che questa regola è un requisito formale inderogabile, la cui mancanza impedisce al giudice di esaminare le ragioni dell’impugnazione. L’inammissibilità, pertanto, è stata dichiarata d’ufficio, conformemente a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono state severe. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha imposto il pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che viene comminata quando l’impugnazione è considerata temeraria o manifestamente infondata. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione è un atto tecnico che richiede necessariamente l’assistenza di un legale specializzato, e il fai-da-te processuale, oltre a essere inefficace, comporta costi significativi.
Un imputato può presentare personalmente ricorso in Cassazione?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 c.p.p. da parte della L. n. 103/2017, l’imputato non può più proporre personalmente il ricorso in Cassazione, che deve essere sottoscritto da un difensore abilitato.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione è presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si ferma alla verifica del requisito formale mancante.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36242 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato personalmente da NOME COGNOME contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa in data freffGr 2U2 è inammissibile. 05 / 4 2.(
L’art. 613 cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l’imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 6 ottobre 2025
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