Ricorso in Cassazione: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale
Un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è tutt’altro che scontato. Non si tratta di un terzo processo nel merito, bensì di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la genericità e la ripetitività dei motivi rendono l’impugnazione inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere quali requisiti deve avere un ricorso per essere esaminato.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato diverse questioni, tra cui la presunta violazione di norme processuali relative all’acquisizione di prove testimoniali (artt. 512 e 513 c.p.p.), un vizio di motivazione e un travisamento della prova. Inoltre, si contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare elementi già ampiamente discussi e decisi nel precedente grado di giudizio, riproponendo le medesime argomentazioni difensive.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso di legittimità deve essere specifico e non può limitarsi a una “pedissequa reiterazione” dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione: Il Principio di Specificità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha articolato le sue motivazioni distinguendo i diversi motivi di ricorso, ma riconducendoli tutti a un vizio comune: la mancanza di specificità.
La Mera Ripetizione dei Motivi d’Appello
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che i motivi relativi alle presunte violazioni processuali e al vizio di motivazione non erano altro che una riproposizione di quanto già sostenuto davanti alla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso in Cassazione efficace non può ignorare le argomentazioni della sentenza che impugna. Al contrario, deve instaurare un confronto critico e argomentato con esse, evidenziando le specifiche ragioni di diritto per cui si ritiene che la decisione sia errata.
Limitarsi a ripetere le stesse doglianze, senza confrontarsi con la motivazione del giudice d’appello, trasforma il ricorso in un atto apparente, privo della funzione tipica di critica argomentata. Questa mancanza di correlazione tra le censure e la decisione impugnata porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
La Valutazione sulle Attenuanti Generiche
Anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: nel negare la concessione delle attenuanti, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, purché la motivazione sia esente da evidenti illogicità.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua scelta evidenziando l’assenza di elementi di segno positivo, rendendo la decisione incensurabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: redigere un ricorso in Cassazione richiede un approccio tecnico e mirato. Non è una terza occasione per ridiscutere i fatti, ma un rigoroso esame sulla corretta applicazione delle norme. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che i motivi non siano una semplice copia di quelli d’appello, ma che contengano una critica puntuale e specifica delle ragioni giuridiche esposte nella sentenza impugnata. In assenza di questo confronto critico, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato non specifico?
Un ricorso è considerato non specifico quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Manca di una critica argomentata e mirata ai presunti errori di diritto del giudice precedente.
È sufficiente riproporre gli stessi motivi dell’appello nel ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che la ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già disattesi in appello rende il ricorso inammissibile, in quanto i motivi devono essere specifici e criticare puntualmente la decisione impugnata.
Come deve motivare il giudice il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice non deve analizzare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti. È sufficiente che la motivazione del diniego si basi sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, a condizione che il ragionamento sia logico e non viziato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43144 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43144 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all’art. 512 cod. proc. pen., il vizio di motivazione ed il travisamento della prova testimoniale e dell’interrogatorio acquisto ai sensi dell’art. 513 cod. proc. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7-8 della sentenza impugnata sulla legittima acquisizione delle dichiarazioni accusatorie rese dal testimone irreperibile nella denuncia sporta ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.; pagg. 8-9 sulla corretta valutazione della prova testimoniale del coimputato ex art. 513 cod. proc. pen.);
ritenuto che l’ultimo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 10-11 della sentenza impugnata nelle quali si evidenzia l’assenza di elementi di segno positivo) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
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vista la memoria del 15 settembre 2023, depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigliere COGNOME e sore COGNOME
Presidente