Ricorso in Cassazione Inammissibile: L’Importanza della Firma del Difensore
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso in Cassazione inammissibile è la conseguenza diretta della mancata sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore abilitato. Questo caso evidenzia come un vizio di forma possa precludere l’accesso al giudizio di legittimità, rendendo definitiva una condanna senza che ne vengano esaminate le ragioni di merito. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Due soggetti, a seguito della conferma della loro condanna da parte della Corte di Appello di Roma per il delitto previsto dagli artt. 110, 81 e 337 del codice penale, decidevano di impugnare tale decisione. Anziché affidarsi a un legale specializzato, presentavano personalmente il ricorso presso la Corte di Cassazione, sottoscrivendo loro stessi l’atto. Si dolevano di vizi di motivazione e violazioni di legge processuale relative alla prova della loro colpevolezza.
La Decisione della Corte e il Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una procedura snella definita de plano (cioè senza udienza pubblica, data la manifesta infondatezza o inammissibilità), ha dichiarato i ricorsi irricevibili. La ragione di tale drastica decisione non risiede nel merito delle doglianze sollevate, ma in un errore procedurale insuperabile: la presentazione del ricorso da parte degli imputati stessi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La ratio di questa disposizione è quella di assicurare un “filtro” tecnico, garantendo che gli atti sottoposti all’esame della Suprema Corte posseggano un livello qualitativo adeguato e si concentrino su questioni di pura legittimità, evitando di intasare la Corte con ricorsi non pertinenti o mal formulati. Di conseguenza, i ricorsi presentati personalmente dagli imputati, essendo privi di tale requisito formale, sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Conclusioni
Le conseguenze di questa declaratoria di inammissibilità sono state significative per i ricorrenti. Oltre a vedere la loro condanna diventare definitiva, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: nel giudizio di Cassazione, il “fai da te” non è ammesso. L’assistenza di un difensore cassazionista non è una mera facoltà, ma un requisito indispensabile la cui mancanza determina l’impossibilità per il giudice di esaminare il ricorso, con tutte le conseguenze negative del caso.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. Secondo la normativa vigente (art. 613 c.p.p.), il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è privo della firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito delle questioni sollevate e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso in Cassazione inammissibile in questo caso?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15177 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
datn avviso-alle-parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
NOME NOME e NOME ricorrono personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma con cui sono stati condannati in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 81 e 337 cod. pen..
I ricorsi, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge processual ordine alla prova della decisione impugnata, devono essere dichiarati inammissibili, c procedura de plano, perché proposti personalmente dagli imputati.
Ai sensi che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motiv devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo specia Corte di Cassazione; i ricorsi proposti, sottoscritti personalmente dagli imputati, sono per inammissibili ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen..
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento del spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare per ciascuno in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024