Ricorso in Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può solo contestare la corretta applicazione della legge, non i fatti. Proprio per la sua delicatezza, la procedura è regolata da norme stringenti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: la necessità che l’atto sia sottoscritto da un avvocato specializzato, pena la sua immediata inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un imputato che, a seguito di una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Torino, ha deciso di impugnare la decisione proponendo personalmente ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. L’individuo, senza avvalersi di un difensore abilitato, ha redatto e presentato l’atto in proprio, confidando forse nella possibilità di far valere direttamente le proprie ragioni.
La Sottoscrizione nel Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito delle doglianze sollevate. L’attenzione dei giudici si è fermata su un vizio procedurale preliminare e insuperabile: la mancanza della firma di un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questo requisito, come sottolineato nell’ordinanza, non è un mero formalismo, ma una condizione di ammissibilità essenziale dell’atto.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si basa su una chiara disposizione di legge. L’articolo 613 del codice di procedura penale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando), stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso di legittimità debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, esclusivamente da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Questa norma è entrata in vigore il 3 agosto 2017 e si applica a tutti i ricorsi proposti da quella data in poi.
Poiché il ricorso in esame è stato presentato personalmente dall’imputato in un’epoca successiva all’entrata in vigore della riforma, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. La motivazione è puramente giuridica e procedurale: la legge impone una specifica forma per l’atto, e il mancato rispetto di tale forma lo rende nullo.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conclusioni della Suprema Corte sono nette e severe. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: è obbligatorio e non derogabile affidarsi a un avvocato ‘cassazionista’. Tentare di agire personalmente non solo è inutile ai fini della tutela dei propri diritti, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La difesa tecnica specializzata non è un’opzione, ma un requisito imprescindibile per accedere al giudizio di legittimità.
Può un imputato presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto esclusivamente da un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene proposto personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che non verrà esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual è il fondamento normativo che impone la firma dell’avvocato per il ricorso in Cassazione?
Il fondamento è l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4191 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle paFti; – ‘,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato NOME in epoca successiva all’entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l’art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.