Ricorso in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Cruciale
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima possibilità di contestare una decisione giudiziaria, ma le regole per farlo sono estremamente rigorose. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso presentato personalmente dal condannato, senza la firma di un avvocato cassazionista, è irrimediabilmente inammissibile. Analizziamo questa decisione per capire le ragioni e le conseguenze di questa regola.
Il Caso: Un Appello Diretto alla Suprema Corte
Un soggetto, condannato in precedenza, decideva di impugnare un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Invece di affidarsi a un legale abilitato, presentava personalmente il ricorso in Cassazione, un atto che si rivelerà fatale per le sue speranze di ottenere una revisione del provvedimento.
La Corte Suprema, ricevuti gli atti, non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. L’attenzione dei giudici si è infatti concentrata su un vizio preliminare e insanabile: la modalità di presentazione dell’appello.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del ricorso in Cassazione
Con una breve ma incisiva ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta per il ricorrente non è stata solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene comminata quando l’inammissibilità è dovuta a una colpa del ricorrente, come in questo caso.
Le Motivazioni della Decisione: Il Ruolo Indispensabile del Difensore
La motivazione della Corte si basa sul “combinato disposto” degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono in modo inequivocabile che, nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione, l’imputato o il condannato non può stare in giudizio personalmente. Il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei cassazionisti.
La ratio di questa regola risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Non si tratta di un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma di un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura. Questo richiede una competenza tecnica e specialistica che solo un avvocato cassazionista può garantire. Consentire il ricorso personale metterebbe a rischio la funzione stessa della Corte e intaserebbe il sistema con appelli privi dei necessari requisiti tecnici.
A supporto della propria decisione, la Corte ha richiamato un autorevole precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che ha consolidato questo principio, eliminando ogni possibile dubbio interpretativo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un messaggio chiaro a chiunque intenda adire la Suprema Corte: il “fai da te” non è ammesso. La difesa tecnica specializzata non è una facoltà, ma un requisito di ammissibilità imprescindibile. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve necessariamente rivolgersi a un avvocato iscritto all’albo speciale, il quale valuterà la fondatezza delle censure e redigerà l’atto nel rispetto delle rigide forme previste dalla legge. Ignorare questa regola porta non solo al rigetto del ricorso, ma anche a sanzioni economiche a carico del ricorrente.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la legge non lo consente. Il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
Chi è autorizzato a firmare un ricorso per cassazione?
Solamente un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, detto anche ‘cassazionista’.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina le questioni sollevate e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1679 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SUVERETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
CODICE_FISCALE~i;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dal condannato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/09/2023.