Ricorso in Cassazione: Perché è Inammissibile se Proposto Personalmente
Presentare un ricorso in Cassazione è una fase estremamente tecnica e delicata del processo penale, riservata ai soli vizi di legittimità di una sentenza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: l’appello non può essere proposto personalmente dall’imputato, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato cassazionista. Vediamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, decideva di impugnare la sentenza proponendo personalmente ricorso alla Corte di Cassazione. Pur avendo eletto domicilio presso lo studio di un legale, l’atto di ricorso risultava sottoscritto esclusivamente dall’imputato stesso. Questo dettaglio, apparentemente formale, si è rivelato decisivo per l’esito del procedimento.
La Decisione della Corte e il Ruolo del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un presupposto normativo chiaro e inderogabile, che disciplina le modalità di accesso al giudizio di legittimità. Il fulcro della questione risiede nella natura stessa del ricorso in Cassazione: non è un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito.
La Normativa di Riferimento
La Corte ha applicato l’articolo 613 del codice di procedura penale, come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’). Tale norma stabilisce esplicitamente che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa previsione elimina la possibilità per l’imputato di agire personalmente in questa sede.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono nette e si allineano a un orientamento consolidato, rafforzato da una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2018). La Corte ha sottolineato che la regola non è un mero formalismo, ma risponde a precise esigenze di garanzia e tecnicità. Il giudizio di Cassazione è caratterizzato da una peculiare natura e da un elevato livello di complessità tecnica che richiede necessariamente l’assistenza di un professionista altamente qualificato. L’avvocato cassazionista è l’unica figura in grado di articolare le censure in modo appropriato, distinguendo tra questioni di fatto (non ammesse) e questioni di diritto (le uniche pertinenti).
La Corte ha inoltre precisato che la semplice elezione di domicilio presso uno studio legale non è sufficiente a sanare il vizio, se la firma apposta sull’atto è unicamente quella della parte privata. Di conseguenza, riscontrata la causa di inammissibilità, i giudici hanno provveduto a una declaratoria immediata, senza ulteriori formalità, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio cruciale per chiunque intenda accedere al massimo grado della giustizia penale. L’assistenza di un avvocato iscritto all’albo speciale dei cassazionisti non è una facoltà, ma un requisito di ammissibilità imprescindibile. Tentare di presentare un ricorso in Cassazione personalmente comporta non solo la certa declaratoria di inammissibilità, ma anche conseguenze economiche. Come nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. La decisione serve quindi da monito: la complessità del giudizio di legittimità impone un filtro tecnico rigoroso a tutela della funzione stessa della Corte di Cassazione.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, l’ordinanza chiarisce che il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la base giuridica per questa regola?
La regola si fonda sull’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, e confermato da un orientamento consolidato, incluse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 8914 del 2018.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Come stabilito nel provvedimento, chi ha presentato il ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45327 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45327 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a AGRIGENTO il 08/04/1999
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parte
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, atteso che risulta sottoscritto esclusivamente dal suddetto ( che ha solo eletto domicilio presso lo stu dell’avvocato COGNOME, delegato al deposito dell’atto);
considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 10 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della C Cassazione;
considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’elevato livello complessità tecnica del giudizio di legittimità;
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibil riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definit nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 9/9/2024.