Ricorso in Cassazione: Inammissibile se Presentato Personalmente
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima e più delicata fase di un processo. Le regole procedurali sono estremamente rigide e la loro violazione può avere conseguenze definitive. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il ricorso penale davanti alla Cassazione non ammette il ‘fai-da-te’ e deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato specializzato, pena una declaratoria di inammissibilità e sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dall’impugnazione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Il soggetto interessato, anziché affidarsi a un legale abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, decideva di presentare personalmente il proprio ricorso in Cassazione. Questo atto, apparentemente volto a far valere le proprie ragioni, si è scontrato con una barriera procedurale insormontabile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non ha lasciato spazio a interpretazioni: la presentazione personale dell’atto costituisce una violazione diretta delle norme che regolano l’accesso al giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione e le Regole sul Ricorso in Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione sul ‘combinato disposto’ degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale. Queste norme, come modificate dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (legge n. 103 del 2017), stabiliscono in modo inequivocabile che il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità essenziale.
La ratio della norma è garantire che gli atti sottoposti al vaglio della Suprema Corte posseggano un livello tecnico adeguato, evitando di congestionare la Corte con ricorsi infondati o mal formulati. A sostegno della propria decisione, i giudici hanno richiamato un precedente fondamentale delle Sezioni Unite (sent. n. 8914/2018), che ha consolidato questo principio.
La condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende deriva dall’applicazione dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Tale norma prevede una sanzione pecuniaria quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente. La Corte ha ritenuto che la scelta di agire personalmente, ignorando una regola procedurale così chiara, costituisse una condotta colposa che ha causato l’inutile attivazione della macchina giudiziaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito severo sull’importanza del patrocinio legale qualificato, specialmente nei gradi più alti della giustizia. Le implicazioni pratiche sono chiare: chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione in ambito penale deve obbligatoriamente rivolgersi a un avvocato cassazionista. Tentare di agire in autonomia non solo è inutile, ma è anche economicamente dannoso. La decisione sottolinea che la complessità del diritto e delle sue procedure richiede competenza specifica, e la legge pone dei paletti invalicabili per tutelare la funzione stessa della Corte di Cassazione, giudice della legittimità e non dei fatti.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. L’ordinanza chiarisce che, in base agli artt. 571 e 613 del codice di procedura penale, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Perché il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
Perché la legge (art. 610, comma 5-bis, c.p.p.) prevede tale sanzione in caso di inammissibilità, a meno che non vi siano elementi che escludano la colpa del ricorrente. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la presentazione personale del ricorso costituisse una causa di inammissibilità imputabile alla colpa del ricorrente stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10268 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10268 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMMARI FARES (CUI CODICE_FISCALE) nato il 09/06/1993
avverso l’ordinanza del 13/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
jatoal./tualleparrià
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e il provvedimento impugnato; Letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentato personalmente da NOME COGNOME in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, d difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/20 dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 6 comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/01/2025