Ricorso in Cassazione: L’Importanza della Firma dell’Avvocato
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’apposito albo speciale. La mancanza di questo requisito formale conduce a una conseguenza drastica: l’inammissibilità dell’atto, senza alcuna possibilità di esaminare le ragioni del ricorrente. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le ragioni e le implicazioni di tale regola.
I Fatti del Caso: Dal Reclamo al Ricorso
La vicenda ha origine da un reclamo presentato da un detenuto avverso una decisione del Magistrato di Sorveglianza, che aveva rigettato una sua istanza. Anche il Tribunale di Sorveglianza di Roma, successivamente adito, dichiarava inammissibile il reclamo. Non soddisfatto della decisione, il condannato decideva di presentare personalmente un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: La Decisione della Corte
La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito della questione. L’analisi si è fermata a un controllo preliminare di natura puramente procedurale. I giudici hanno rilevato che il ricorso era stato proposto e firmato direttamente dall’interessato e non, come richiesto dalla legge, da un difensore qualificato.
La Regola dell’Art. 613 del Codice di Procedura Penale
Il punto centrale della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma, in particolare dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso in Cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa regola non ammette eccezioni e mira a garantire l’elevato livello tecnico che un giudizio di legittimità richiede.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando come la norma non lasci margini di discrezionalità. La sottoscrizione personale del condannato costituisce un vizio insanabile che impedisce al ricorso di superare il vaglio preliminare di ammissibilità. La conseguenza di tale vizio non è solo la chiusura del procedimento, ma anche la condanna del ricorrente. Infatti, l’inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ritenuto che la colpa del ricorrente nella causazione dell’inammissibilità fosse evidente, non essendoci elementi per escluderla. Per questo motivo, ha aggiunto la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di reinserimento e miglioramento del sistema penitenziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Ricorrenti
Questa ordinanza serve come un importante monito: il percorso verso la Corte di Cassazione è strettamente regolato da formalità che non possono essere ignorate. La necessità di un avvocato cassazionista non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale voluto dal legislatore per assicurare che le questioni sottoposte alla Suprema Corte siano filtrate da una competenza tecnica adeguata. Chiunque intenda adire la Cassazione deve, pertanto, affidarsi esclusivamente a un difensore abilitato, pena la perdita definitiva della possibilità di far valere le proprie ragioni e l’imposizione di sanzioni economiche.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esaminerà il caso nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Qual è stata la sanzione pecuniaria imposta in questo caso per l’inammissibilità?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32571 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CUTRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
[pato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugNOME il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che ha rigettato l’istanza proposta ex art. 35 ord. pen.;
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condanNOME;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – a versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/7/2024