Ricorso in Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il Ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato specializzato, pena l’inammissibilità. Questa decisione sottolinea l’importanza del rispetto delle forme processuali, che non sono meri tecnicismi, ma garanzie per il corretto funzionamento della giustizia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo a tre anni di reclusione e 14.000 euro di multa per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990). L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, ha deciso di presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione per chiederne l’annullamento.
La Violazione delle Norme sul Ricorso in Cassazione
L’iniziativa personale dell’imputato si è scontrata con una regola procedurale inderogabile. L’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), stabilisce chiaramente che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, “a pena di inammissibilità”, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione e munito di specifico mandato.
Questa norma mira a garantire che l’accesso al giudizio di legittimità, caratterizzato da un elevato tecnicismo giuridico, sia mediato da un professionista qualificato, in grado di articolare le censure in modo appropriato.
La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, rilevato il vizio formale, non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno agito applicando una procedura semplificata, cosiddetta “de plano”, prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa procedura consente alla Corte di decidere su ricorsi palesemente inammissibili senza la necessità di un’udienza pubblica, accelerando così i tempi della giustizia.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza sono lineari e si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8914/2018). La Corte ha spiegato che la presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato costituisce un “difetto di legittimazione processuale”. In altre parole, la legge non riconosce all’imputato la capacità di stare in giudizio personalmente davanti alla Corte di Cassazione. La sottoscrizione del difensore specializzato non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità essenziale che condiziona la stessa validità dell’atto di impugnazione.
Le Conclusioni
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono state significative per il ricorrente. Oltre a vedere la propria condanna diventare definitiva, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, richiede il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Affidarsi a un difensore abilitato non è solo una scelta opportuna, ma un obbligo di legge, la cui violazione preclude qualsiasi possibilità di esame nel merito delle proprie ragioni.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la legge (art. 613 cod. proc. pen.) richiede espressamente che l’atto di ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito dei motivi presentati, ma si ferma alla verifica del requisito formale mancante, rigettando l’impugnazione.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42227 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 del TRIBUNALE di MILANO
n. 22165/24 Benyiche
OSSERVA
Ritenuto che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui gli è stata applicata ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazi processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di perso dall’imputato, in violazione della regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., c novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie motivi nuovi” devono essere sottoscritti, “a pena di inammissibilità”, da un difensore isc nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provvede «sen formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024