Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41973 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOTTA DI LIVENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste, ha parzialmente confermato la sentenza emessa in data 12/10/2022 dal Gup presso il Tribunale di Udine con la quale NOME veniva condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto al capo b) della rubrica.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione personalmente, con autentica del difensore articolando un motivo di ricorso con il quale ha dedotto vizio della motivazione.
Il ricorso, presentato personalmente da COGNOME NOME è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata.” (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, COGNOME, GLYPH Rv. GLYPH 272010-01,5ez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, GLYPH COGNOME, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, NOME, Rv. 276039 – 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez. 5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01).
il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2024.