Ricorso in Cassazione: Perché il ‘Fai-da-Te’ è Vietato
Presentare un ricorso in cassazione è uno dei passaggi più delicati e tecnici dell’intero processo penale. Le norme procedurali che lo governano sono estremamente rigide e non ammettono improvvisazioni. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per ribadire un principio fondamentale: l’appello al massimo grado di giudizio non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato specializzato. Vediamo nel dettaglio i fatti e le ragioni di questa regola inderogabile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento il 18 aprile 2024. Un individuo, ritenendosi leso da tale provvedimento, decideva di impugnarlo direttamente davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, invece di affidarsi a un legale, redigeva e presentava personalmente l’atto di ricorso, un’iniziativa che si rivelerà proceduralmente fatale.
La Decisione della Corte sul ricorso in cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, una volta ricevuto l’atto, non è nemmeno entrata nel merito della questione. Con una decisione de plano, ovvero senza la necessità di una pubblica udienza, ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile. La Corte ha rilevato un vizio formale insuperabile: la mancata sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore abilitato a patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori.
Le motivazioni: L’Obbligo del Difensore Abilitato
La Corte ha basato la sua decisione su un’interpretazione chiara e consolidata della legge. La motivazione principale risiede nelle modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), che ha rafforzato il requisito della difesa tecnica per l’accesso alla Cassazione. In particolare, gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale stabiliscono che l’atto di impugnazione davanti alla Suprema Corte debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Questa regola non è un mero formalismo, ma risponde all’esigenza di garantire che i ricorsi presentati siano tecnicamente fondati solo su questioni di legittimità (cioè violazioni di legge), unico ambito di competenza della Cassazione. La Corte ha inoltre richiamato un precedente fondamentale delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2017), che aveva già chiarito come la presentazione personale del ricorso da parte dell’imputato non sia consentita. L’inosservanza di questa prescrizione porta, come stabilito dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., a una declaratoria di inammissibilità immediata, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il principio è netto: non esiste la possibilità di un ‘ricorso fai-da-te’. La complessità del giudizio di legittimità impone la presenza di un professionista qualificato, l’unico in grado di formulare correttamente le censure e rispettare le rigide formalità procedurali. Agire diversamente non solo preclude ogni possibilità di vedere esaminato il proprio caso nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. La scelta di un difensore specializzato non è, quindi, un’opzione, ma un requisito indispensabile per accedere all’ultimo grado di giudizio.
Posso presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, la legge stabilisce che il ricorso in Cassazione penale debba essere obbligatoriamente redatto e sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Un ricorso presentato personalmente è dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze se presento un ricorso in Cassazione non valido?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità, il che significa che la Corte non esaminerà il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (nel caso specifico, pari a 3.000 euro).
Quale normativa impone la firma dell’avvocato per il ricorso in Cassazione?
L’obbligo è previsto dagli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103 del 2017. Questa normativa ha reso tassativa la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato abilitato, eliminando la possibilità per l’interessato di agire personalmente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38286 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38286 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di BENEVENTO
dato avviso alle parti; 1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
L
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinanza ir pugnata.
Rilevato che l’atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall’interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensoi e iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, omma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammi::sibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pegamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Ossa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.