Ricorso in Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Il sistema giudiziario italiano è fondato su regole precise, la cui osservanza è fondamentale per la validità degli atti processuali. Questo principio è particolarmente rigoroso quando si tratta di un ricorso in Cassazione, il grado più alto del nostro ordinamento. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce un punto cruciale: l’appello presentato personalmente dall’imputato, senza la firma di un difensore specializzato, è irrimediabilmente inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione e le sue importanti conseguenze.
Il Caso: Un Appello Presentato Direttamente dal Condannato
La vicenda ha origine da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Un soggetto, ritenendosi leso da tale provvedimento, ha deciso di impugnarlo presentando un ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. L’atto, tuttavia, era stato redatto e sottoscritto personalmente dal ricorrente, senza l’assistenza e la firma di un avvocato iscritto all’apposito albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
La Decisione della Corte: Il Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato l’atto, non ha avuto dubbi nel dichiararne la totale inammissibilità. La decisione non è entrata nel merito delle ragioni del ricorrente, ma si è fermata a una valutazione preliminare di carattere puramente procedurale. La conseguenza di questa declaratoria è stata duplice: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, non essendo stati ravvisati elementi che potessero escludere una sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fondato la sua decisione sul chiaro disposto normativo, in particolare sul combinato degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del Codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono in modo inequivocabile che il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La presentazione personale da parte dell’imputato o del condannato non è consentita.
I giudici hanno inoltre richiamato un autorevole precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2018), che ha consolidato questo principio, sottolineando come la necessità di un difensore specializzato non sia un mero formalismo. Essa risponde all’esigenza di garantire una difesa tecnica di alto livello in un giudizio, come quello di Cassazione, che si concentra su complesse questioni di diritto e non sulla ricostruzione dei fatti. La firma dell’avvocato patrocinante in Cassazione attesta la competenza tecnica necessaria per navigare le complessità di questo tipo di impugnazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza delle regole procedurali nel diritto. Tentare la via del “fai-da-te” in un ambito così tecnico come quello del ricorso in Cassazione non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La declaratoria di inammissibilità impedisce qualsiasi esame delle proprie ragioni e porta a una sicura condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La lezione è chiara: per tutelare efficacemente i propri diritti di fronte alla Suprema Corte, è imprescindibile affidarsi a un avvocato con le specifiche qualifiche richieste dalla legge.
Posso presentare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No. La legge, come confermato dalla Corte, impone a pena di inammissibilità che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma come la mancata firma dell’avvocato?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la sua colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (in questo caso specifico, di tremila euro).
Qual è il fondamento normativo che impone la firma di un avvocato specializzato?
Il requisito deriva dal combinato disposto degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del Codice di procedura penale, che disciplinano le modalità di presentazione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30423 Anno 2024
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato – avviso alle parti; )
udita la relazione svolta ‘ dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dal condannato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2024.