Ricorso in Cassazione: L’Obbligo della Difesa Tecnica
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui la corretta applicazione della legge viene vagliata dalla Suprema Corte. Proprio per la sua importanza, la legge impone requisiti formali molto stringenti, la cui violazione può precludere l’esame del merito della questione. Un’ordinanza recente ci offre l’occasione per ribadire un principio fondamentale: l’impossibilità di presentare personalmente un ricorso in materia penale, pena l’inammissibilità. Analizziamo insieme il caso e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un soggetto, destinatario di una sanzione disciplinare, presentava un reclamo al Tribunale di Sorveglianza, il quale lo respingeva. Non soddisfatto della decisione, decideva di impugnare tale provvedimento proponendo personalmente un ricorso in Cassazione, chiedendo alla Suprema Corte di rivalutare e accogliere le sue doglianze.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione disciplinare, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola procedurale chiara e inderogabile: la necessità che l’atto di ricorso sia sottoscritto da un avvocato cassazionista. Poiché il ricorrente aveva agito in prima persona, violando questa norma, il suo appello non poteva essere esaminato. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio del Ricorso in Cassazione tramite Difensore
La motivazione della Corte è puramente giuridico-processuale e si basa sull’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, come modificata dalla cosiddetta “riforma Orlando” (legge n. 103 del 2017), stabilisce in modo inequivocabile che gli atti di ricorso per cassazione debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
La ratio di questa previsione risiede nella complessità tecnica del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si rivalutano i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione. Per questo, è indispensabile l’assistenza di un professionista qualificato, capace di redigere un atto che rispetti i canoni tecnici richiesti.
La Corte ha specificato che, trattandosi di un provvedimento emesso dopo l’entrata in vigore della riforma, la nuova e più stringente disciplina era pienamente applicabile. La presentazione personale del ricorso costituisce un difetto di legittimazione che vizia insanabilmente l’atto, impedendo al giudice di esaminarne il contenuto.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza in esame evidenzia le severe conseguenze derivanti dalla violazione delle norme procedurali. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente due effetti:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al pagamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Quest’ultima sanzione viene applicata a meno che il ricorrente non dimostri di essere incorso nell’errore senza colpa, un’ipotesi che, secondo la giurisprudenza consolidata (richiamata la sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale), è di difficile configurazione. La conoscenza della legge si presume e l’errore sulle norme processuali è raramente scusabile. In questo caso, la Corte ha ritenuto equo determinare la sanzione in tremila euro. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi sempre a un difensore tecnico per l’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte, al fine di evitare esiti pregiudizievoli che prescindono dal merito della controversia.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, ai sensi dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo dei cassazionisti. La presentazione personale dell’atto non è consentita.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, viene condannata al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a meno che non vi siano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Qual è la ragione per cui è obbligatoria la firma di un avvocato per il ricorso in Cassazione?
La ragione è la natura altamente tecnica del giudizio di Cassazione. La Corte non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione del diritto. Pertanto, è necessaria l’assistenza di un legale specializzato per garantire che il ricorso sia formulato in modo appropriato e rispetti tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20928 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20928 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA
[dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugNOME il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha respinto il reclamo avverso la sanzione disciplinare irrogatagli, avanzato da NOME COGNOME.
Ricorre personalmente NOME COGNOME, chiedendo di rivalutare il reclamo e di accoglierlo.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024