Ricorso in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Presentare un ricorso in cassazione è una fase estremamente tecnica del processo penale, riservata ai soli difensori abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso presentato personalmente dal condannato. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti formali inderogabili di questo tipo di impugnazione.
Il Fatto: Un Ricorso Presentato Personalmente
Il caso analizzato trae origine da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Avverso tale provvedimento, un condannato decideva di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo di proprio pugno l’atto di impugnazione. L’iniziativa, sebbene mossa dalla volontà di far valere le proprie ragioni, si è scontrata con una precisa e insuperabile norma procedurale.
La Normativa sul Ricorso in Cassazione
Il Codice di Procedura Penale, all’articolo 613, comma 1, stabilisce una regola chiara e perentoria. La norma prevede che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa disposizione non è un mero formalismo, ma risponde all’esigenza di garantire un’elevata qualità tecnica della difesa nel giudizio di legittimità, che si concentra su questioni di diritto e non sul riesame dei fatti.
La Procedura Semplificata ‘de plano’
Nel caso di specie, la Corte ha proceduto ‘de plano’, ovvero con una procedura semplificata e senza udienza pubblica. Questa modalità viene adottata quando l’esito del ricorso appare scontato, come in presenza di una causa di inammissibilità manifesta, quale la mancanza della firma del difensore abilitato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e diretto. La motivazione è interamente fondata sulla violazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. I giudici hanno semplicemente rilevato che l’atto era stato presentato e sottoscritto personalmente dal condannato, una circostanza che integra di per sé la causa di inammissibilità prevista dalla legge. Non vi è spazio per interpretazioni o sanatorie: la firma del difensore specializzato è un requisito non negoziabile. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa pronuncia, pur nella sua brevità, riafferma un caposaldo della procedura penale. Chiunque intenda impugnare un provvedimento davanti alla Corte di Cassazione deve necessariamente avvalersi di un avvocato cassazionista. Il tentativo di agire personalmente, oltre a essere destinato al fallimento, comporta conseguenze economiche negative per il proponente. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per navigare le complesse acque del sistema giudiziario, specialmente nei suoi gradi più alti, dove la tecnicità delle norme richiede una competenza specifica e approfondita.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, come previsto dall’art. 613 c.p.p.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo comporta che la Corte non esamina il merito della questione e il provvedimento impugnato diventa definitivo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10502 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, co proc. pen., secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscr a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.