Ricorso in Cassazione: L’Errore Procedurale che Costa Caro
Nel complesso mondo della giustizia, le regole procedurali non sono meri dettagli burocratici, ma pilastri che garantiscono l’ordine e la correttezza del processo. Ignorarle può portare a conseguenze severe, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un ricorso in Cassazione presentato personalmente dall’imputato, una mossa che si è rivelata fatale per le sue speranze di revisione della condanna. Analizziamo insieme perché questa scelta ha portato a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: Un Appello Fai-da-Te
Un uomo, condannato per il reato di furto in primo grado e la cui sentenza era stata parzialmente riformata in appello, decideva di tentare l’ultima carta: il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, invece di affidarsi a un legale specializzato, sceglieva di presentare l’atto personalmente. Questa decisione, apparentemente volta a gestire in autonomia la propria difesa, si è scontrata con una precisa e inderogabile norma del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è nemmeno entrata nel merito delle argomentazioni difensive, fermandosi a un controllo preliminare sulla regolarità formale dell’atto. La conseguenza di questa declaratoria non è stata solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per l’imputato di pagare le spese processuali e una sanzione di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso in Cassazione è stato Respinto
La motivazione della Corte è netta e si fonda su una modifica legislativa cruciale introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come ‘riforma Orlando’). Tale legge ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, eliminando la possibilità per l’imputato di presentare personalmente il ricorso in Cassazione. 
La nuova normativa stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione e munito di specifico mandato. Questa regola non è un mero formalismo: essa mira a garantire che il giudizio di legittimità, caratterizzato da un’elevata tecnicità, sia affidato a professionisti con una preparazione specifica, capaci di argomentare esclusivamente su questioni di diritto. 
La Corte ha inoltre specificato che la declaratoria di inammissibilità per questo tipo di vizio deve avvenire ‘senza formalità’, secondo quanto previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Ciò significa che la decisione può essere presa de plano, con una procedura accelerata, senza necessità di un’udienza pubblica, a sottolineare la gravità e l’evidenza del difetto procedurale.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per l’Imputato
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, il ‘fai-da-te’ non è un’opzione. La figura del difensore specializzato non è un accessorio, ma un requisito indispensabile imposto dalla legge. Chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione deve obbligatoriamente rivolgersi a un avvocato cassazionista. Tentare di agire personalmente non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche un aggravio di spese e sanzioni, chiudendo definitivamente ogni possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice supremo.
 
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103/2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione e munito di specifico mandato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile con una procedura semplificata (‘senza formalità’). Di conseguenza, la Corte non esamina il merito della questione e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, quattromila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Qual è la base normativa che impone la firma dell’avvocato cassazionista?
La norma di riferimento è l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. La procedura per la declaratoria di inammissibilità è disciplinata dall’art. 610, comma 5-bis, dello stesso codice.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6555 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6555  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Venezia che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Verona di condanna per il reato di furto;
Rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall’imputato dopo l’entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso detta possibilità. T oggi applicazione, infatti, la regola di cui all’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui è esclus previgente possibilità dell’imputato di provvedere personalmente e «l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di spec mandato difensivo. La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.