Ricorso in Cassazione: Inammissibile se non Firmato dall’Avvocato Cassazionista
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e rappresenta una fase delicata, governata da regole procedurali estremamente rigorose. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di un requisito formale fondamentale: la sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore abilitato. L’ordinanza in esame ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato proprio per l’assenza di tale firma, ribadendo un principio consolidato dalla giurisprudenza.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato ha presentato personalmente un ricorso contro un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L’atto di impugnazione recava la firma dell’interessato, con la mera autenticazione della stessa da parte del suo difensore. La questione è quindi giunta all’attenzione della Corte di Cassazione, chiamata a verificare prima di tutto la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso stesso.
Il Ricorso in Cassazione e la Firma dell’Avvocato
La Corte ha immediatamente rilevato un vizio insanabile. La legislazione, in particolare a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 103 del 2017, ha stabilito in modo inequivocabile che l’imputato (o il condannato) non ha più la facoltà di proporre personalmente un ricorso in Cassazione. L’articolo 613 del codice di procedura penale prevede che l’atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa regola mira a garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nella redazione degli atti destinati al supremo organo di giustizia, che è chiamato a decidere su questioni di legittimità e non di merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità, ha richiamato la sua giurisprudenza più autorevole, in particolare la storica sentenza delle Sezioni Unite (sentenza Aiello del 2017). Tale pronuncia ha chiarito che il requisito della sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista è un presupposto essenziale per la valida costituzione del rapporto processuale dinanzi alla Corte. La firma personale del ricorrente, anche se autenticata da un avvocato, non è sufficiente a soddisfare tale requisito. La mancanza di questa firma tecnica rende il ricorso nullo e, pertanto, inammissibile. La Corte ha inoltre sottolineato che l’inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di prove che escludano la colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
La decisione è netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le conseguenze per il ricorrente sono state immediate: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza cruciale di affidarsi sempre a un difensore specializzato per la proposizione di un ricorso in Cassazione. L’inosservanza delle regole procedurali non è un mero tecnicismo, ma un ostacolo insormontabile che impedisce alla Corte persino di esaminare le ragioni di merito del ricorso, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre a sanzioni economiche per il ricorrente.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, la legge attuale richiede che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è firmato solo dall’interessato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si limita a constatare il difetto formale che impedisce la prosecuzione del giudizio.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5619 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5619 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 17/09/1979
avverso l’ordinanza del 11/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso in esame – avverso la ordinanza emessa dal Tribunale Sorveglianza di Milano in data 11 settembre 2024 – è stato proposto personalmente dall’interessato (con mera autentica di firma da parte de difensore).
Come è noto il legislatore con la legge n.103 del 2017 ha escluso la facoltà d imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere – in ogni caso – sottoscritto, a p di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cass (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aie//o).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente