Ricorso in Cassazione: La Specificità dei Motivi è Essenziale per l’Ammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 22433 del 2024, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un Ricorso in Cassazione deve essere redatto con precisione e specificità, altrimenti è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione offre un’importante lezione sulle conseguenze derivanti dalla presentazione di un atto d’appello generico e privo dei requisiti di legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha tentato di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte, lamentando vizi motivazionali in relazione a specifici articoli del codice penale e di procedura penale. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui il ricorso è stato formulato si è rivelato fatale per il suo esito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione non ha perso tempo nell’analizzare il merito della questione. Al contrario, si è fermata a un controllo preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel vivo delle argomentazioni difensive, poiché l’atto introduttivo era affetto da un vizio insanabile che ne ha impedito l’esame. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso in Cassazione è Stato Dichiarato Inammissibile?
La motivazione della Corte è lapidaria ma estremamente chiara e si fonda sulla violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Questo articolo impone che i motivi di impugnazione siano specifici. Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che il ricorso presentava “deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”.
In parole semplici, l’atto di appello era vago. Non spiegava in modo dettagliato e puntuale:
1. Quali parti della sentenza della Corte d’Appello erano ritenute errate.
2. Per quali ragioni giuridiche specifiche tali parti erano da considerarsi sbagliate.
Questa mancanza di specificità non è un mero formalismo. Come sottolineato dalla Corte, un ricorso generico “non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. Se il giudice non capisce esattamente cosa viene contestato e perché, non può svolgere la sua funzione di controllo sulla decisione precedente. L’appello, quindi, perde la sua stessa ragion d’essere.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un Ricorso in Cassazione non è un’attività che consente approssimazione. È un atto tecnico che richiede rigore, precisione e uno studio approfondito del provvedimento che si intende impugnare. Presentare un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa del proprio assistito, ma risulta anche dannoso. Comporta, infatti, una sicura condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del cliente invece di migliorarla. La specificità dei motivi non è un optional, ma la chiave di volta per accedere al giudizio della Corte Suprema.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e non rispettava il requisito di specificità previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale. Mancava una chiara indicazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti precisi alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è generico quando presenta deduzioni vaghe, senza spiegare puntualmente quali parti della decisione precedente sono contestate e per quali specifici motivi legali, impedendo così al giudice di comprendere le censure e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22433 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati cong riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.