Ricorso in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede massima competenza tecnica. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: l’appello non può essere un’iniziativa personale dell’imputato. Vediamo perché la firma di un avvocato specializzato non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità imprescindibile.
Il Caso in Analisi: un Appello Fatto in Proprio
I fatti alla base della decisione sono lineari. Un imputato, a seguito di una sentenza della Corte d’Appello, decideva di presentare personalmente un ricorso in Cassazione. L’atto di impugnazione, redatto e sottoscritto unicamente dall’interessato, veniva depositato presso la cancelleria della Suprema Corte per ottenere una revisione della decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte sul ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La Corte ha applicato una procedura semplificata, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di definire il giudizio senza formalità quando l’inammissibilità è palese.
Le Motivazioni Giuridiche: La Centralità dell’Art. 613 c.p.p.
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un unico, ma cruciale, riferimento normativo: l’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma, in particolare a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), stabilisce che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La ratio della norma è chiara: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si riesaminano i fatti, ma una sede in cui si valuta la corretta applicazione della legge. Tale valutazione richiede una preparazione tecnico-giuridica di altissimo livello, che solo un avvocato cassazionista può garantire. La sottoscrizione del difensore specializzato non è, quindi, un adempimento burocratico, ma una garanzia di professionalità e serietà dell’impugnazione, volta a prevenire ricorsi dilatori o infondati.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per chi Ricorre in Cassazione
L’ordinanza in esame è un monito importante. Chi intende affrontare un ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non si tratta di un percorso percorribile in autonomia. È obbligatorio affidarsi a un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Tentare di agire personalmente non solo è inutile, ma è anche controproducente, poiché porta a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche. La scelta di un legale specializzato è il primo e fondamentale passo per tutelare i propri diritti in questa fase cruciale del processo penale.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è firmato solo dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, in questo caso fissata a tremila euro.
Quale norma regola i requisiti di sottoscrizione del ricorso in Cassazione?
La norma di riferimento è l’art. 613 del codice di procedura penale, come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, che impone l’obbligo della sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 424 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 424 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AFRAGOLA il 01/09/1966
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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7 GLYPH udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto da NOME NOME é inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato;
considerato, infatti, che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato legge n. 103 del 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritt a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazi il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall’imputato, che lo ha personalmente redatto, inammissibile;
ritenuto che va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de le ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere estensore COGNOME9>
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